Sentenza n.197 - deposito 5 2003

Turismo

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria degli articoli da 1 a 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 2, commi 4 e 5, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; lo stesso articolo, nei commi 6 e 7, prevede che la disciplina dettata con dpcm vincoli la Regioni a dare attuazione ai principi ed obiettivi ivi stabiliti; l'art. 11 prevede che la legge 217/1983 (Legge quadro sul turismo) sia abrogata a decorrere dalla entrata in vigore del dpcm.

Motivi del ricorso

I motivi di impugnazione sono molteplici.
I contenuti demandati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lascerebbero ben poco spazio all'esercizio delle funzioni regionali; il decreto medesimo costituirebbe inoltre atto di indirizzo e coordinamento privo di idonea base legislativa, in quanto non sono identificati i principi ai quali il dpcm dovrebbe ispirarsi; sarebbe inoltre impropria la determinazione di principi con atto regolamentare (violazione dell'art. 17, primo comma, lettera b), della l. 400/1988).
E' lesivo della competenza regionale prevedere che, se le Regioni non adottano la disciplina attuativa entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto, questo si applichi all'interno di ogni Regione - determinando l'abrogazione di tutte le leggi regionali differenti - sino all'entrata in vigore della legge regionale.

Decisione della Corte

Si applica il titolo V previgente (v. anche 422 e 376 del 2002).
I ricorsi sono volti ad ottenere il riconoscimento, con l'annullamento della denunciata legge statale, delle competenze regionali fondate sulle norme costituzionali invocate come parametri per il tempo in cui sono state vigenti, cioè dalla data di entrata in vigore della legge statale 135/2001 fino alla data di entrata in vigore della l. cost. 3/2001.
Per tutto quel periodo però la l. 135 non ha prodotto alcun effetto operativo, perché il decreto attuativo, contenente una serie assai dettagliata di standard minimi dei quali le successive leggi regionali avrebbero dovuto tener conto, è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri solo il 13 settembre 2002.
Quindi, nel periodo 5 maggio 2001 - data di entrata in vigore della l. 135 - e 8 novembre 2001 - data di entrata in vigore della l. cost. 3/2001, la l. 135 è rimasta praticamente inoperante, non ha prodotto effetti lesivi tali da determinare un'invasione della sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti.

Il quadro normativo è poi mutato con l'emanazione del dpcm 13 settembre 2002 attuativo della l. 135 e con la sottoscrizione dell'accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, con il quale si è concordato che la materia del turismo è di esclusiva competenza regionale.

La Corte ribadisce che in materia di turismo le Regioni ben possono dettare una disciplina anche integralmente sostitutiva di quella statale (v. anche la sentenza 510/2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'art. 127.
Con i sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, è venuto meno qualunque interesse delle Regioni all'annullamento delle disposizioni statali censurate. Nessuna Regione ha tra l'altro presentato ricorso contro il dpcm 13 settembre 2002.

Dichiarazione:

Dichiara inammissibili i ricorsi.