Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso con ordinanza 20 marzo 2002 del Tribunale di Roma dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 52 del d.lgs. 490/1999 prevede l'interdizione ad aeternitatem dei provvedimenti di rilascio di immobili nei quali si trovino studi d'artista di particolare valore storico.
Motivi del ricorso
La disposizione si pone in contrasto con l'art. 42 della Costituzione in quanto determina la soppressione di fatto del diritto di proprietà e dà luogo a disparità di trattamento, comportando per il locatore la conseguenza di essere sottoposto ad un rapporto vincolistico estraneo a qualsiasi norma giuridica e di percepire un canone dal valore nullo senza neanche la possibilità di patteggiamento futuro, mentre il conduttore può godere dell'oggetto del contratto in modo quasi da apparire legibus solutus.
Decisione della Corte
Il Testo unico prevede varie misure a tutela degli studi d'artista di particolare valore storico: non assoggettabilità dell'immobile a provvedimenti di rilascio, vincoli di inamovibilità dallo stabile e divieto di modificazione della destinazione d'uso; necessità della preventiva autorizzazione del Ministro o del soprintendente per eseguire opere; obbligo per il proprietario, possessore o detentore di realizzare gli interventi necessari per impedire il deterioramento del bene. Ritiene che le prescrizioni di inamovibilità e immutabilità della destinazione d'uso costituiscano integrazione e specificazione dei generali obblighi di conservazione dei beni culturali e che la tutela della cultura garantita dall'art. 9 della Costituzione possa ritenersi soddisfatta dalle numerose prescrizioni volte a rendere immodificabile l'ambiente in cui l'artista è vissuto e i luoghi in cui ha operato. La esenzione degli studi d'artista dai provvedimenti di rilascio è decisamente eccessiva rispetto alla finalità di tutela perseguita, in quanto determina una illimitata e non ragionevole compressione dei diritti del locatore, che rimane indefinitamente privo, e senza alcun corrispettivo, della disponibilità dell'immobile.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati.