Giudizio incidentale di legittimità sollevato dal Tribunale di Bari in relazione alla legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e all'art. 17, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo ed uso del territorio).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni regionali prevedono che, dopo la scadenza dei termini previsti per l'attuazione dei piani attuativi, i vincoli di natura espropriativi e di inedificabilità si protraggono automaticamente e sono trasformati a tempo indeterminato e senza previsione di indennizzo.
Motivi del ricorso
Il permanere delle destinazione a verde pubblico attrezzato e a strade pubbliche comporta una proroga dell'efficacia di vincolo avente natura sostanzialmente espropriativa; diviene quindi rilevante decidere sulla domanda di risarcimento sotto il profilo della permanenza del vincolo di destinazione urbanistica, aggravato dalla caducazione della originaria speciale procedura esproriativa.
Decisione della Corte
Le garanzie costituzionali in materia di espropriazione portano a riconoscere il principio secondo cui per i vincoli urbanistici espropriativi, la reiterazione (o la proroga) comporta, oltre alla temporaneità, anche necessariamente un indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. L'obbligo dell'indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo (nella specie, per il piano di edilizia popolare, la legge regionale prevedeva dieci anni) che deve considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, come determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli.
Dichiarazione:
La Corte dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, quinto comma, delle leggi della Regione Puglia 56/1980 (Tutela ed uso del territorio) e dell'art. 17, comma 2, della 20/2001 (Norme generali di governo ed uso del territorio) nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo.