Sentenza n.115 - deposito 10 2003


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 maggio 2002 su ricorso promosso dall'ASL n. 1 di Varese riguardo all'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 recante modifiche alla l.r. 1/1986 in tema di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 24, comma 3, della l.r. 25/1990 prevede che all'assistente sociale coordinatore che abbia svolto le mansioni di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale debba essere attribuito solo il trattamento economico spettante per la qualifica di appartenenza e le indennità connesse all'esercizio delle mansioni concernenti la qualifica superiore, non anche il trattamento fondamentale connesso a tale ultima qualifica.


Motivi del ricorso


Il Tar Lombardia aveva accolto il ricorso di una dipendente della USSL n. 1 di Varese e aveva ritenuto che, in base ad una certa lettura dell'art. 24, comma 3, della l.r. 25/1990, le si potessero riconoscere le maggiori spettanze economiche per aver svolto, dal giugno 1982 all'agosto 1992, mansioni di responsabile del servizio di assistenza sociale, superiori a quelle di assistente sociale coordinatore proprie della qualifica di appartenenza. Il Consiglio di Stato non condivide l'iter del giudice di primo grado e ravvisa contrasto tra la disposizione regionale e il principio di proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione (corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del servizio prestato) e anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 (in quanto il legislatore regionale ha, nella specie, individuato i presupposti per l'espletamento delle mansioni superiori ma ha poi negato il corrispondente trattamento economico).


Decisione della Corte


La Corte rammenta che il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi è titolare di quelle funzioni. Lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, perché le prestazioni lavorative possono anche non essere pienamente omogenee. Osserva inoltre che la stessa legge regionale riconosce il diritto ad un compenso aggiuntivo costituito dalle indennità accessorie spettanti per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per cui può ritenersi soddisfatto il principio della proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione.