Sentenza n.96 - deposito 28 2003

Rifiuti

Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto sull'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 10, comma 5 della legge 93/2001 impone alle Province di istituire degli Osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Motivi del ricorso

La Regione Veneto ha istituito, con l.r. 3/2000 l'Osservatorio regionale dei rifiuti. L'art. 10, comma 5 della l. 93/2001, imponendo l'istituzione di Osservatori provinciali presenta molteplici profili di contrasto con diverse disposizioni costituzionali.
Con l'art. 117, comma primo, della Costituzione in quanto è violato il principio secondo cui, nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente, allo Stato spetta solo stabilire i principi fondamentali e non le norme di dettaglio.
Con l'art. 118, comma primo, in quanto lo Stato non potrebbe attribuire direttamente alle Province funzioni amministrative che, come nel caso di specie, sono di interesse esclusivamente locale.
Con l'art. 97, in quanto l'esercizio delle funzioni e degli uffici di osservatorio sui rifiuti da parte delle Province sarebbe meno razionale, efficiente ed economico di quello realizzato dalla Regione.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente.
L'art. 69 del d.lgs. 112/1998 riserva allo Stato determinati compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e le attività di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo. Il d.lgs. 22/1997 identifica i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato e specifica quelli conferiti alle Regioni, titolari dei poteri di programmazione e di gestione nel loro ambito (art. 19). Altre funzioni, sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero, sul controllo della gestione, intermediazione e commercio sono delle Province (artt. 20 e 23).

Nel valore costituzionale dell'ambiente sono raccolti e tra loro intrecciati interessi molteplici che fanno capo a competenze variamente distribuite: allo Stato competono solo le funzioni che richiedono una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 26 del d.lgs. 22/1997 è proprio volto a garantire l'attuazione della normativa sui rifiuti.

La disposizione impugnata prevede solo che i dati acquisiti dalle Province nell'esercizio delle loro funzioni, con i mezzi e il personale di cui sono dotate, siano posti a disposizione dello Stato ai fini del monitoraggio, della vigilanza e della programmazione sul piano nazionale. La previsione si basa quindi sul principio di leale collaborazione e sull'esercizio da parte delle Province delle competenze ad esse attribuite dalla legge.

Dichiarazione:

Dichiara non fondata la questione.