Giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 sulla tutela e la valorizzazione dei locali storici promosso dal Governo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. Lazio 31/2001 è finalizzata alla salvaguardia degli esercizi commerciali caratterizzati da valore storico, artistico e ambientale, sia che si svolgano in immobili di proprietà privata, sia che si svolgano in immobili di proprietà pubblica. I locali ritenuti di rientranti in questa tipologia vengono segnalati in un apposito elenco regionale. L'inclusione nell'elenco comporta la possibilità di accedere a finanziamenti regionali finalizzati a provvedere alla manutenzione e al restauro degli immobili o anche all'aumento del canone di locazione. Il finanziamento concesso per la manutenzione o il restauro (non quello concesso per far fronte ad aumenti del canone) comporta l'imposizione sull'immobile di un vincolo di destinazione da trascriversi, previo assenso del proprietario, nei registri immobiliari.
Motivi del ricorso
Il Governo eccepisce la parziale inammissibilità del ricorso in quanto l'attuale art. 127 limiterebbe l'impugnabilità delle leggi regionali alla sola violazione delle regole relative alla loro competenza. Nel merito, ritiene che siano violate diverse disposizioni costituzionali. La lettera l) del secondo comma dell'art. 117 in quanto l'iniziativa dei gestori non è subordinata all'assenso dei proprietari, quindi si andrebbe ad incidere sui diritti dominicali e verrebbe lesa la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La lettera g) dello stesso secondo comma nello stesso caso di cui sopra, quando si sia in presenza di immobili di proprietà demaniale o in genere di proprietà pubblica. La lettera s) e l'art. 118 in quanto la formazione dell'elenco dei locali di valore storico, artistico ed ambientale prescinderebbe da eventuali altri vincoli posti o che potrebbero essere stati posti dagli organi dello Stato deputati alla tutela di quei beni. Inoltre, agevolando finanziariamente interventi fisici quali il restauro e la manutenzione, la legge regionale si riferirebbe ad interventi di tutela e non di valorizzazione; e se anche la si volesse ritenere di valorizzazione, il legislatore regionale avrebbe dovuto tenere conto dei principi fondamentali contenuti nel testo unico 490/1990 e non sarebbe potuto intervenire in assenza di principi fondamentali. Sarebbero anche violati gli articoli 81, 117, comma terzo (coordinamento della finanza pubblica) e art. 118, comma secondo (secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica) nonché le norme interposte (d.lgs. 76/2000) in quanto la legge impugnata dispone variazioni al bilancio senza rispettare il termine del 30 novembre previsto dal d.lgs. 76/2000.
Decisione della Corte
Quanto al profilo procedurale, la Corte osserva che il primo comma del nuovo art. 127 ammette il ricorso in termini identici a quelli utilizzati nel terzo comma del vecchio, e afferma che comunque tutti i rilievi ora sollevati dal Governo sono riconducibili all'art. 117 della Costituzione (v. anche sentenza n. 227/2003). Nel merito, osserva che le funzioni di tutela e di valorizzazione desumibili dagli articoli 148, 149 e 152 del d.lgs. 112 e dal t.u. 490/1999 si riferiscono ai beni culturali come definiti dallo stesso d.lgs. 490. La legge regionale non individua una nuova categoria di beni culturali, ma detta una disciplina di salvaguardia degli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico e aventi valore storico, artistico o ambientale, la cui attività costituisca testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri. La qualificazione di “locale storico” implica l'applicazione della disciplina regionale in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione, non produce alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. 490/1999. Quanto alla necessità di una normativa statale di determinazione dei principi fondamentali della materia, già con la sentenza 282/2002 la Corte ha chiarito che le Regioni, per potere esercitare la propria potestà legislativa di tipo concorrente non devono attendere l'eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato. Riguardo alla supposta lesione dei diritti dei proprietari degli immobili, che non sarebbero coinvolti nell'iniziativa dei gestori, la Corte osserva che l'erogazione dei finanziamenti è espressamente subordinata ad apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere presso la competente conservatoria, previo assenso dei proprietari dei locali: quindi l'imposizione del vincolo dal quale discende il finanziamento è rimessa alla volontà dei proprietario. Non ravvisa infine violazione della disciplina costituzionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, perché l'art. 9 della legge regionale non modifica il bilancio regionale, ma dà copertura finanziaria alla legge mediante riduzione dei capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi.
Dichiarazione:
Ritiene non fondata la questione.