Sentenza n.93 - deposito 28 2003

Cure termali

Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) promosso dalla Regione Lombardia.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 4, della l. 323/2000 prevede che le Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, devono definire con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.
Nel caso di mancato rispetto del termine, il Governo può attivare i poteri sostitutivi. L'art. 4, comma 1, demanda a decreto del Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale; l'art. 1, comma 5, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente; l'art. 3, comma 1, disciplina le modalità di erogazione delle cure termali negli stabilimenti termali; l'art. 4, comma 4, prevede accordi tra ministero della sanità, Regioni, Province autonome e organizzazioni nazionale maggiormente rappresentative.

Motivi del ricorso

La Regione ritiene censurabili diverse disposizioni.
L'art. 1, comma 4, nel prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo, viola il principio di leale collaborazione.
L'art. 4, demandando unicamente a decreto ministeriale la determinazione delle patologie soggette a cura termale e lasciando la copertura dei costi alla Regione, viola l'autonomia legislativa e amministrativa regionale con pesanti ricadute sulla finanza regionale.
La delega al Governo prevista dall'art. 1, comma 5, è priva di qualsiasi principio e criterio direttivo e quindi idonea a compromettere le prerogative regionali.
L'art. 3, comma 1, nel disciplinare le modalità di erogazione delle cure termali negli stabilimenti termali, detta norme di dettaglio che avrebbero dovuto essere lasciate alla Regione e infine che gli accordi previsti dall'art. 4, comma 4, configurino un anomalo atto di indirizzo e coordinamento, illegittimo in quanto prevede anche la presenza di soggetti privati.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente (v. sentenza 422 del 2002).
Quanto all'esercizio del potere sostitutivo, osserva che questo non è stato ad oggi ancora esercitato: qualora ciò avvenisse e fosse ritenuto in contrasto con le attribuzioni spettanti alle Regioni, queste potrebbero censurarlo.
Riguardo alla delega, la Corte osserva che essa, pur scaduta, non era indiscriminata, ma limitata alla raccolta e al coordinamento della normativa preesistente. L'indicazione dei requisiti necessari perché gli stabilimenti delle aziende termali eroghino cure termali è finalizzata ad assicurare alla generalità degli utenti garanzie di affidabilità delle singole aziende termali e quindi del sistema termale nazionale, ma ciò non pregiudica il regime dell'autorizzazione regionale.

La determinazione delle patologie soggette a cura termale è attribuita al ministero della sanità in quanto si basa su dati scientifici acquisiti dal ministero medesimo e attiene ad aspetti tecnico-sanitari riguardo alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale.
Quanto ai soggetti partecipanti alla formazione degli accordi, il legislatore nazionale ha voluto assicurare l'unitarietà del sistema. La partecipazione del Ministro si basa sulla competenza ad esso attribuita di individuare le patologie da contrastare e le qualità terapeutiche delle cure termali, mentre la partecipazione dei soggetti privati è motivata dalla circostanza che gli accordi riguardano anche la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali.

Dichiarazione:

Dichiara infondate tutte le questioni sollevate.