Sentenza n.91 - deposito 28 2003

Fiere

Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento su alcuni articoli della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), per violazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nonché dei principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 6 della legge prevede che, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa con altre Regioni e Province autonome per evitare concomitanze di date per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato può intervenire in via sostitutiva comunicando le proprie decisioni alle Regioni e alle Province interessate. L'art. 8 riserva ad un regolamento ministeriale la fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni al fine del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di date nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche aventi i caratteri indicati dalla norma stessa.

Motivi del ricorso

Sia il potere sostitutivo del Ministro nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa tra Regioni e Province sia demandare a regolamento ministeriale la definizione di quei requisiti violano la competenza provinciale in materia di fiere e mercati.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente (v. sentenze 39 del 2003; 422 e 376 del 2002).
La Corte non individua nella specie né la presenza dell'interesse nazionale né dei requisiti che connotano le norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui presenza potrebbe giustificare la competenza statale (v. sentenze nn. 227 e 274 del 2003).
Osserva che la Provincia di Trento è titolare di competenza primaria nella materia "fiere e mercati": lo Stato deve limitarsi a formare e tenere il calendario ufficiale delle fiere e effettuare il riconoscimento della loro natura internazionale.

L'attribuzione ad un singolo Ministro del potere di risolvere in via sostitutiva, se non si raggiungono le opportune intese, la questione della concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale e nazionale, configura un nuovo potere ministeriale che lede la competenza primaria delle Province autonome. Il potere sostitutivo non è tra l'altro giustificato da alcun inadempimento della Provincia.

Esclude invece che si applichi alla Provincia autonoma l'articolo 8 in quanto l'art. 1 della stessa legge statale impugnata fa salve le competenze in materia di fiere statutariamente disposte a favore delle Province autonome.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio, artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.