Sentenza n.88 - deposito 27 2003


Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dello Stato in relazione agli articoli 1 e 2 del decreto adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il decreto sancisce l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di erogare livelli di assistenza diversi ed ulteriori rispetto a quanto stabilito dal dpcm 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), adottato sulla base dall'art. 6 del d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti sulla spesa sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Le caratteristiche dei Sert.T sono disciplinate dal dm 444/1990, sulla base di un'apposita previsione contenuta nell'art. 118, comma 1, del dpr 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).


Motivi del ricorso


Il decreto è atto sostanzialmente regolamentare, anche se adottato in forma di atto amministrativo: viola quindi il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione. Dopo la riforma dovrebbe escludersi che in materie come l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e l'organizzazione dei relativi servizi possa esercitarsi un potere regolamentare statale.


Decisione della Corte


Il decreto integra quanto previsto in materia di livelli essenziali dal dpcm 29 novembre 2001. L'art. 1 del decreto ministeriale limita però in modo ulteriore rispetto alle disposizioni regolamentari l'autonomia organizzativa delle Regioni, dettando prescrizioni alquanto dettagliate. L'art. 2 determina analiticamente tutta una serie di servizi e di attività che i sert.T devono assicurare nei settori delle patologie correlate alle tossicodipendenze ben al di là di quanto previsto dal dpcm 29 novembre 2001. La Corte svolge una serie di considerazioni riguardo alla forma del provvedimento impugnato, che pur rivestendo la forma del decreto costituisce estrinsecazione del potere regolamentare del Ministro previsto dall'art. 118 del dpr 309/1990. Ricorrendo allo strumento del decreto si è forse voluto eludere quanto disposto dal sesto comma dell'art. 117 sui limiti all'esercizio della potestà regolamentare statale. Il decreto impugnato richiama il dpcm 29 novembre 2001 sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza. La lettera m) del secondo comma dell'art. 117, inserendo tra le materie di legislazione statale esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, attribuisce al legislatore statale uno strumento ben preciso per attuare questa garanzia, cioè la legge, che deve determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni che si rendessero necessari nei vari settori. Ripercorre poi la normativa statale inerente al procedimento per la definizione dei livelli delle prestazioni sanitarie: dalla l. 833/1978, al d.lgs. 502/1992 e, dopo la modifica del Titolo V, al d.l. 347/2001 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405 che prevede: definizione dei livelli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coinvolgimento delle Regioni attraverso la previa intesa con il Governo, da conseguire in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome. Questo procedimento è stato tra l'altro confermato dalla finanziaria 2003 (art. 54 l. 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003). Nel settore sanitario vi è quindi una precisa procedura, individuata con fonte legislativa, per determinare i livelli essenziali di assistenza previsti dalla lettera m) e questa procedura non è stata seguita nel caso di specie.


Dichiarazione:


Dichiara che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Ser.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura stabilita con legge e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002 recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenza delle aziende sanitarie locali – Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444”.