Sentenza n.49 - deposito 13 2003

Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo sulla deliberazione legislativa statutaria della Regione Val d'Aosta approvata il 25 luglio 2002 recante modificazioni alla l.r. 3/1993 sulla elezione del Consiglio regionale della Val D'Aosta.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La legge inserisce un articolo 3-bis nella l.r. 3/1993 sulla elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con la rubrica "parità tra i sessi", secondo il quale ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi; l'art. 7 prevede inoltre che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella che in esse siano presenti candidati di entrambi i sessi.

Motivi del ricorso

Ritiene il Governo che le due disposizioni contrastino con gli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto limitano di fatto il diritto di elettorato passivo: l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può essere mai assunta come requisito di eleggibilità né di candidabilità che sarebbe presupposto della eleggibilità (cfr. analoga questione che si era presentata nei confronti della legge statale 81/1993 e definita con la sentenza 422/1995).

Decisione della Corte

L'obbligo imposto dalla legge e la conseguente sanzione della invalidità non vincolano l'esercizio del voto né l'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma vincolano i partiti e i gruppi che formano e presentano liste elettorali, precludendo loro di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Non ravvisa incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti.

La legge costituzionale 2/2001, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
A queste disposizioni costituzionali si aggiungono quelle introdotte con la legge costituzionale 3/2001 (in particolare il nuovo settimo comma dell'art. 117 della Costituzione) che pongono esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.

Dichiarazione:

La Corte ritiene la questione non fondata.