Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo su legge della Regione Sardegna 1 luglio 2002, n. 10 contenente gli adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove Province.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 10/2002 stabilisce la delimitazione delle nuove Province istituite dalla l.r. 9/2001 (Carbonia-Iglesias; Medio Campidano; Ogliastra; Olbia-Tempio); il comma 2 prevede che le elezioni degli organi delle nuove Province hanno luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003 e che conseguentemente scade di diritto il mandato degli organi delle Province preesistenti di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e si procede al loro rinnovo nella stessa data.
Motivi del ricorso
Il Governo ritiene che le disposizioni censurate eccedano la competenza della Regione in quanto:
- la lettera p) del secondo comma del nuovo art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città montane";
- la disciplina della materia elettorale degli enti locali è gia organicamente contenuta nella normativa statale vigente (l. 8 marzo 1951, n. 122; l. 7 giugno 1991, n. 182; l. 25 marzo 1993, n. 81) che conferisce al Ministero dell'interno la potestà di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi;
- il testo unico degli enti locali disciplina in modo analitico e uniforme per tutto il territorio regionale (e nazionale) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, stabilendo competenze, tempi e procedure.
Decisione della Corte
La Corte esclude che venga qui in discussione la materia legislazione elettorale di cui alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117, perché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 stabilisce che le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle Regioni a Statuto speciale solo per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite e, in questo caso, il nuovo 117 non fa che attribuire alle Regioni a Statuto ordinario una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali di cui le Regioni a Statuto speciale già godevano.
Il fatto che esista già una legislazione statale uniforme in materia di elezioni e di scioglimento degli organi provinciali non costituisce ostacolo, in quanto la competenza primaria della Regione può esplicarsi proprio sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali alle norme regionali (v. sentenza 196/2003).
Riguardo al rapporto tra legislazione elettorale e la materia ordinamento degli enti locali, la Corte ritiene che rientrino in essa: la configurazione degli organi di governo, il rapporto tra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, le modalità di elezione, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato e, di sicuro, la disciplina elettorale.
Occorre quindi considerare l'art. 3 dello Statuto speciale alla luce dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in base ai quali la durata in carica degli organi elettivi locali non è liberamente disponibile dalla Regione: vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti al compimento del mandato conferito con le elezioni.
Una abbreviazione del mandato può verificarsi solo nei casi previsti dalla legge (impossibilità di funzionamento degli organi; ipotesti di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica indicati dalla legge (v. Testo unico degli enti locali adottato con d.lgs. 267/2000).
Le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo devono però essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore e possono anche prevedere il sopravvenire di modifiche territoriali che incidono significativamente sulla componente personale dell'ente su cui si basa l'elezione (v. art. 8, quarto comma, lettera a), del dpr 570/1960, secondo cui si procede alla rinnovazione integrale del consiglio comunale quando, per effetto di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune).
Non può essere una legge provvedimento, disancorata da presupposti prestabiliti in via legislativa, a disporre la durata degli organi eletti.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge Regione Sardegna 10/2002.