Sentenza n.47 - deposito 13 2003

Circoscrizioni comunali


Giudizio incidentale promosso dal Tar Lombardia in relazione alla legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21, istitutiva del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano, e all'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 10, comma 3, della l.r 28/1992, nel disciplinare lo svolgimento del referendum per la consultazione delle popolazioni interessate ai fini della istituzione di nuovi Comuni e di mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, prevede che "al referendum indetto per l'istituzione di nuovo Comune o per il mutamento di circoscrizione comunale partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere eretta in Comune autonomo, o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune". Con la l.r. 21/2001 (legge - provvedimento adottata sulla base di un procedimento disciplinato dalla legge generale 28/1992) è stato istituito in Provincia di Milano il Comune di Baranzate, dopo un referendum consultivo indetto ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992, al quale hanno quindi partecipato non tutti gli elettori del Comune di Bollate, ma solo i residenti nella frazione intenzionata a distaccarsi.


Motivi del ricorso


Secondo il Tar remittente, l'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992 è in contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione che impone di sentire, ai fini delle modificazioni territoriali dei Comuni, le “popolazioni interessate”, fra le quali dovrebbe ritenersi compresa, secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, anche la popolazione residente nella parte di territorio comunale diversa da quella su cui si intende costituire il nuovo Comune.


Decisione della Corte


La Corte ribadisce il suo costante orientamento, secondo cui, fermo restando l'obbligo costituzionale di consultare le popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune ad un altro, spetta alla legge regionale individuare quali sono le popolazioni interessate. La volontà di queste popolazioni deve inoltre avere autonoma rilevanza nel procedimento, perché il legislatore regionale deve tenerne conto quando adotta la determinazione finale. Anche le popolazioni della parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione: il legislatore regionale non può quindi escluderle a priori, ma solo sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione della insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta. La legge regionale impugnata esclude invece a priori dall'ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualunque altro criterio di individuazione dell'interesse e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse.


Dichiarazione:


La Corte ravvisa contrasto con l'art. 133 della Costituzione e dichiara l'illegittimità sia dell'art. 10, comma 3, della l.r. 28/1992 sia della l.r. 21/2001, istitutiva del Comune di Baranzate, in quanto legge - provvedimento attuativa della scelta compiuta in via generale con la prima legge.