Sentenza n.190 - deposito 14 2017

<p><em>Tutela della salute - professioni sanitarie</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali − modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29)


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 1, comma 1, lettere b) e c) istituisce «b) […] il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria; c) […] il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria».


 


Motivi del ricorso
Le  disposizioni impugnate si pongono in contrasto con l'accordo stipulato dalla Regione con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze per individuare gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (cfr. art. 1, comma 180, l. n. 311/2004) e con i successivi provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri per la prosecuzione e l'attuazione del piano di rientro. In particolare, con delibera del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2015, è stato conferito al commissario ad acta l'incarico per l'attuazione di tale piano, comprensivo del compito di adottare il provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale e il provvedimento di riassetto della rete ospedaliera.
Le disposizioni si porrebbero sostanzialmente in contrasto con il decreto commissariale in quanto, istituendo direttamente il Servizio delle professioni sanitarie e il Servizio sociale professionale, avrebbero avocato al Consiglio regionale una competenza propria delle aziende sanitarie, il cui esercizio avrebbe dovuto essere vagliato dalla struttura commissariale.
Sarebbero pertanto lesi l'art. 120, secondo comma, Cost., per l'interferenza con le valutazioni e i poteri del commissario ad acta, e l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191/2009 costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in base al quale sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della l. n. 311/2004 per il contenimento della spesa sanitaria e il ripianamento dei debiti.
Le funzioni del commissario ad acta, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche qualora questi agiscano per via legislativa. Il contrasto è rinvenibile anche in via meramente potenziale.
Le disposizioni impugnate istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie e il Servizio sociale professionale presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130/2015 rimette l'istituzione di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all'approvazione commissariale.
Interferisce con le funzioni commissariali anche la - non impugnata - lettera d) del comma 1 dell'art. 1, nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta la definizione degli «aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» relativi ai menzionati servizi.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L' art. 3 dispone l'innalzamento della durata dell'incarico dei commissari straordinari da sei a dodici mesi (rinnovabili).


 


Motivi del ricorso
La disposizione contrasterebbe con il carattere temporaneo ed eccezionale proprio delle gestioni commissariali. Sarebbe eluso l'art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992 che prevede i requisiti per la nomina a direttore generale e che rappresenta principio fondamentale nella materia «tutela della salute».


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La durata del mandato commissariale, sebbene prolungato ad un anno, non è equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni. Il prolungamento non è finalizzato a rendere ordinaria la gestione commissariale ma a consentire che essa abbia una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell'incarico.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara   l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della l.r. Calabria n. 11/2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera d), della l.r. n. 11/2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali»; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. n. 11/2016.