Sentenza n.39 - deposito 5 2003

Protezione civile

Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Sicilia nei confronti del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2001, n. 3108 concernente le disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica in diverse province della Sicilia.

Contenuto delle disposizioni impugnate

Con ordinanza 31 marzo 2000 era stato nominato come commissario delegato per la realizzazione delle azioni e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica il Presidente della Regione, che avrebbe dovuto agire secondo modalità che comprendevano momenti di raccordo con le strutture delle amministrazioni statali interessate, in particolare con il Dipartimento della protezione civile. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2001, il Dipartimento della protezione civile ha nominato un altro commissario per l'emergenza.

Motivi del ricorso

L'atto lede la competenza regionale in materia di acque pubbliche, lavori pubblici e agricoltura e foreste e inoltre è lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto adottato senza consultare previamente la Regione né in ordine al contenuto né riguardo alla persona del commissario e senza prevedere raccordi operativi tra il commissario delegato e l'amministrazione regionale.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente (v. sentenze 422 e 376 del 2002).
In via del tutto incidentale, osserva che la mancata impugnazione, da parte della Regione Sicilia, di precedente ordinanza avente analogo contenuto non determina acquiescenza, istituto non applicabile ai ricorsi per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni.

L'esame viene condotto alla luce del Titolo V previgente (v. sentenze 422 e 376 del 2002).

Secondo la Corte, l'intervento statale non è illegittimo in quanto il concorso dello Stato, anche se attiene a materie di competenza regionale, non lede le attribuzioni della Regione, in quanto ha carattere di straordinarietà ed urgenza e persegue anche interessi della comunità nazionale.
L'emergenza comunque non giustifica il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale e deve risultare adeguatamente circoscritta in modo da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali.

Dal preambolo dell'ordinanza si ricava che essa è stata emessa dal Ministro dell'interno dopo avere sentito, tra gli altri, anche la Regione Sicilia. La Corte ritiene quindi che sia stato formalmente rispettato il criterio di concertazione tra Stato e Regione riguardo ai diversi aspetti dell'ordinanza, compresa anche la sostituzione del commissario per l'emergenza.

Dichiarazione:

Non ritiene che vi sia stata lesione delle competenze regionali.