Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 12, e 8, commi 13, lettere s) ed u), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5, comma 12, prevede che le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'art. 1 della l. n. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) si applichino, per l'anno 2015, anche al personale della Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, così come prevista dai commi 460 e seguenti dello stesso art. 1 della legge n. 190 del 2014.
La disposizione statale prevede che al personale non dirigenziale del Comune di Milano, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999.
Motivi del ricorso
Disciplinando l'orario lavorativo dei dipendenti pubblici regionali, la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per lesione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».
Decisione della Corte
Questione fondata
A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile». La disposizione regionale, incidendo anche sulle modalità di svolgimento dell'orario lavorativo, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, comma 13, lettera s), dispone che la Giunta regionale possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)]».
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., nonché dei principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la disposizione legittimerebbe un organo regionale ad esercitare la potestà discrezionale, appartenente allo Stato, di far proseguire l'efficacia di una concessione oltre la sua originaria scadenza; l'uso di tale potere sarebbe idoneo ad alterare i principi del libero mercato, ponendosi in contrasto con il d.lgs. n. 79/1999, attuativo della normativa comunitaria in materia.
Decisione della Corte
Questione manifestamente infondata
Le censure sull'art. 8, comma 13, lettera s), erano già state dichiarate non fondate, in relazione ai medesimi parametri, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101/2016.
Il comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 prevede infatti che, per le concessioni idroelettriche che scadono entro il 31 dicembre 2017, la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione può essere differita ed indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'emanando decreto del Ministero dell'ambiente, e, al successivo comma 8 bis, testualmente prevede che «Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti». La Regione si è pertanto attenuta a quanto disposto dal legislatore statale.
Riguardo alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la proseguibilità, temporalmente circoscritta, della gestione di derivazione d'acqua oggetto di concessione scaduta, in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione, non reca alcuna lesione al principio di “concorrenza”, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 8, comma 13, lettera u), dispone che, al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale possa stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5 dell'art. 53 bis della l. r. n. 26/2003, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestioni dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.
Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la previsione dell'imposizione della corresponsione di un canone aggiuntivo si porrebbe, illegittimamente, in contraddizione con il principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza, in quanto incidente negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La disposizione regionale non introduce il canone aggiuntivo (già posto a carico del concessionario uscente, per il “periodo di prosecuzione temporanea” della concessione) ma disciplina criteri, modalità e forme alternative di corresponsione di quel canone, mediante il ricorso a forme di compensazione «per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione». La questione non è ammissibile per la non chiara pertinenza della richiesta di declaratoria di illegittimità alla disposizione censurata.
Dichiarazione:
Dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della l.r. Lombardia n. 22/2015; manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera s); inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera u).