Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 55, 65, 66, commi 1 e 2, 68, comma 1, 69, comma 2, e 71, della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 55 aggiunge il comma 1 ter all'art. 9 della l.r. n. 19/1998 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto) prevedendo che la Regione possa istituire, nelle acque non oggetto di concessione, «eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale».
Motivi del ricorso
La norma, non specificando la natura degli eventuali oneri o principi direttivi specifici e dettagliati, rimetterebbe la determinazione degli stessi ad un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, in violazione dell'art. 23 Cost. Nell'ipotesi in cui tali oneri avessero natura tributaria, sarebbe violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché la Giunta regionale potrebbe gravare di un tributo i soli cittadini «non residenti in Veneto», in contrasto con il carattere di generalità dell'imposizione fiscale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il carattere relativo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. induce a ritenere che spetti all'autorità amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva, rimanendo però necessaria una fonte primaria, che fissi sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, individuando chiaramente la concreta entità della prestazione imposta. Resta assorbita la censura riferita all'art. 3 Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 65 inserisce i commi 1 bis, 1 ter e 1 quinquies nell'art. 14 della l.r. n. 50/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), consentendo a chi abbia optato per la forma di caccia da appostamento fisso di disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante e viceversa, senza ulteriori obblighi se non quello di segnalare sul tesserino venatorio la giornata utilizzata.
Motivi del ricorso
La normativa statale dispone che l'esercizio venatorio può essere praticato esclusivamente in una delle forme indicate dalla disposizione stessa, esprimendo un requisito minimo di salvaguardia ambientale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) (art. 12, comma 5, l. n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Decisione della Corte
Questione fondata
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, che sono tuttavia tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157/1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. L'art. 12 della stessa legge dispone che la caccia può essere praticata in via esclusiva in una delle forme dalla stessa previste, al fine di preservare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e la legge regionale può intervenire su tale disciplina solo innalzando il livello della tutela.
La disposizione impugnata, permettendo, sia pure limitatamente, una forma di attività venatoria diversa da quella per cui si è optato in via generale, viola la norma interposta ed è costituzionalmente illegittima.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 65 introduce il comma 1 quater all'art. 14 della l.r. n. 50/1993, consentendo, a chi abbia optato per l'insieme delle forme di attività venatoria definite dalla disposizione regionale, la facoltà di esercitare la caccia nei confronti della fauna migratoria, per trenta giorni, in tutti gli ambiti territoriali.
Motivi del ricorso
La normativa statale prevede che i cacciatori possono accedere ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino della Regione di residenza previa domanda all'amministrazione competente; possono accedere ad ambiti diversi solo previa consenso degli organi di gestione (art. 14, commi 1 e 5, legge n. 157/1992).
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 14 della l. n. 157/1992 circoscrive il territorio di caccia, determinando un vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale è autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria. La ripartizione in ambiti territoriali di caccia di dimensione ridotta, cui è possibile accedere previa autorizzazione, è necessaria per consentire un'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente. Ponendosi in contrasto con la norma interposta, la disposizione regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 66, commi l e 2, modifica l'art. 18 della l.r. n. 50/1993, disponendo che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento, appartenente alle specie cacciabili; dette attività possono svolgersi in tutto l'anno.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, della l. n. 157/1992 che, in attuazione dell'art. 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici n. 2009/147/CE, definisce l'arco temporale in cui è consentito il prelievo venatorio.
Violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lettera s), in quanto: le Regioni devono regolamentare il prelievo venatorio con i piani faunistico-venatori e non con legge-provvedimento (art. 10 l. 157/1992), rispettando il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia (art. 7 l. 157/1992) e anche tenendo conto della normativa sanzionatoria statale sui periodi di esercizio dell'attività venatoria.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Nel determinare l'arco temporale durante il quale svolgere l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, gli artt. 10 e 18 della l. n. 157/1992 rimettono la definizione di tale arco temporale al piano faunistico-venatorio, garantendo così un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento. Restano assorbite le ulteriori censure.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 68, comma 1, modifica il comma 5 dell'art. 24 della l.r. 50/1993, che disciplina i comprensori alpini, quali associazioni senza fini di lucro aventi scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica, estendendo ad essi i commi 5, 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 21, sugli organi degli ambiti territoriali di caccia. Il comitato direttivo dei comprensori alpini risulta così composto anche da «tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale».
Motivi del ricorso
L'art. 14, comma 10, della l. 157/1992, dispone che negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria delle associazioni venatorie con riferimento a quelle riconosciute a livello nazionale.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale, nello stabilire i criteri di composizione del comitato direttivo dei comprensori alpini, ha preservato la rappresentanza delle associazioni agricole, ambientaliste e venatorie, introducendo, quale unico elemento innovativo, la presenza negli stessi anche dei rappresentanti di associazioni venatorie riconosciute a livello regionale. Non si rinviene un contrasto con la disciplina statale in quanto l'art. 11 della l. 157/1992 stabilisce che le Regioni emanano «norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali».
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 69, comma 2, introduce il comma 3 bis nell'art. 20 della l. r. 50/1993, ammettendo l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.
Motivi del ricorso
La norma regionale si porrebbe in contrasto con la normativa statale che definisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego del fucile (art. 12, commi 2 e 3, della l. 157/1992), vieta di cacciare «sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili» (art. 21, comma 1, medesima l. 157/1992) e sanziona chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma 1, lettera i), l. 157/1992).
Decisione della Corte
Questione fondata
L'attività di recupero della fauna selvatica con l'utilizzo delle armi costituisce esercizio venatorio ed è perciò soggetta ai limiti e alle garanzie previste dalla disciplina statale. La norma regionale, permettendo il recupero della fauna abbattuta o ferita utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante. Pertanto, la disposizione, limitatamente alla parte in cui stabilisce che «il recupero è consentito anche con l'ausilio […] del fucile», si pone in contrasto con l'art. 21, comma 1, lettera i), della l. n. 157/1992, il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 71 dispone misure per il contenimento del cormorano, prevedendo piani di abbattimento e individuando i soggetti autorizzati al prelievo della fauna protetta.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, secondo il quale le deroghe alla direttiva medesima devono menzionare le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; e anche dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione all'art. 19 bis l. 157/1992, secondo cui le deroghe possono essere disposte con atto amministrativo e non con atto legislativo delle Regioni e soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono in contrasto con l'art. 19 bis della l. 157/1992 le disposizioni regionali che prevedono deroghe al divieto di cacciare specie protette, con legge-provvedimento anziché con atto amministrativo.
L'autorizzazione ad abbattere specie protette in deroga, con legge regionale anziché con atto amministrativo, impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, adottati dalle Regioni, attribuitogli dalla norma statale. Detto potere, per costante giurisprudenza, è finalizzato a «garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale».
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 4 dell'art. 71 prevede ulteriori soggetti autorizzati al prelievo della fauna selvatica.
Motivi del ricorso
La disposizione viene impugnata nella parte in cui amplia l'elenco dei soggetti che possono attuare i piani di abbattimento.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'elenco contenuto nella disposizione statale, che identifica i soggetti abilitati all'attività di contenimento delle specie protette, ha carattere tassativo: una sua integrazione, da parte del legislatore regionale, riduce «il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente».
Dichiarazione:
Dichiara:
- l'illegittimità costituzionale degli artt. 55, comma 1; 65; 66, commi 1 e 2; 71 della legge della l.r. Veneto n. 18/2016;
- l'illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), inserito dall'art. 69, comma 2, della l.r. 18/2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, della l.r. 18/2016.