Sentenza n.173 - deposito 13 2017

<p><em>Disciplina ATO - tutela dell'ambiente - tutela della concorrenza - legge provvedimento</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 1, commi 1 e 2, modificando l'art. 6 della l.r. n. 1/2014, introduce nel territorio della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) di dimensione sub-provinciale.
L'art. 2 sostituisce l'allegato A della l.r. n. 1/2014, che contiene la tabella con l'indicazione degli ATO, e inserisce nell'allegato B l'elenco dei Comuni facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona».


 

Motivi del ricorso

 


Le disposizioni regionali hanno ad oggetto la disciplina degli ATO attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato, quindi di interventi riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela dell'ambiente» e «tutela della concorrenza» (ex art. 117, secondo comma, lettere s) ed e), Cost.), cui sarebbero riconducibili l'art. 147 del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e l'art. 3 bis del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). In particolare, non sarebbe legittimo modificare con legge regionale la dimensione degli ATO, riservata alla sfera amministrativa.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato è riconducibile alla competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente» e di «tutela della concorrenza». Spetta allo Stato la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, sia per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, che per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, che provvedono con delibera (art. 147, comma 1, d.lgs. 152/2006); le Regioni possono modificare la dimensione degli ATO, che tuttavia deve essere «di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (art. 3 bis d.l. 138/2011).
E' consentito derogare alle dimensioni definite dalla legislazione statale nei limiti di quanto previsto dallo stesso art. 147, comma 2, e cioè a condizione che la scelta sia motivata «in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni […]».
Sono quindi consentite deroghe regionali alle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali come definite dalla legge statale, nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali.
Le disposizioni impugnate, omettendo ogni riferimento ai criteri necessari per discostarsi dalla norma statale, sono lesive della normativa interposta, e arrecano un vulnus alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.
Inoltre, esse definiscono la dimensione degli ambiti territoriali, in deroga alla disciplina statale, nella forma della legge-provvedimento. Con una previsione di carattere particolare e concreto, infatti, la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all'autorità amministrativa.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria n. 17/2015.