Sentenza n.172 - deposito 13 2017

<p><em>Patrocinio a spese della Regione - ordine pubblico e sicurezza</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità)

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


La disposizione stabilisce che «[l]a Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa». E' inoltre stabilito che tale previsione «si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Motivi del ricorso

 


Viene avvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna  allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale»: la disposizione impugnata, riconoscendo un beneficio economico ampio a coloro che commettono un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione, inciderebbe sull'equilibrio dei rapporti sociali, configurandosi quale intervento nei confronti di chi è autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa. La disposizione sarebbe altresì lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza) in quanto regolerebbe l'adozione di misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.


 

Decisione della Corte

 


Questione non fondata
La disposizione regionale non ha rilievo in materia di «ordinamento penale», in quanto non incide su fattispecie penali, non modifica i presupposti per l'applicazione di norme penali, non introduce nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, né disciplina aspetti sanzionatori.


 


Questione fondata
É invece fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h): attraverso regole che incidono sul patrocinio nel processo penale, la norma risulta, infatti, funzionalmente servente rispetto a scelte in tema di sicurezza, per le quali le Regioni non hanno competenza.
La concessione di un sostegno economico ai cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, affrontano un procedimento penale con l'accusa di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa è manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che la costante giurisprudenza della Corte ha sempre considerato riservata allo Stato.
Attraverso il sostegno economico nel procedimento e nel processo è, infatti, incoraggiato (o non scoraggiato), in ambito regionale, il ricorso alla “ragion fattasi”.

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l. r. Liguria n. 11/2016.