Sentenza n.160 - deposito 11 2017

<p><em>Dipendente pubblico - trattamento economico - ordinamento civile</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione».


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione censurata ha inserito nella l.r. n. 25/2006 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), l'art. 8 quater, prevedendo, in particolare, al secondo e al terzo periodo, che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto all'attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta» e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».


 

Motivi del ricorso

 


 


Disciplinando il trattamento economico collegato all'orario di lavoro di dipendenti pubblici, la disposizione, afferente alla materia «ordinamento civile», violerebbe la competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Sarebbe altresì violato il terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto il maggior onere finanziario che la norma comporta, contrasterebbe con i «principi in materia di coordinamento della finanza pubblica», la cui disciplina è riservata alla competenza statale.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi. Di conseguenza, la disciplina di tale trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; per il personale delle Regioni, il rapporto di impiego è quindi regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.
La disposizione regionale – al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell'orario di lavoro – concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l'illegittimità costituzionale.
Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Dichiarazione:

 


 


La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della l.r. 8/2016 nella parte in cui inserisce l'art. 8 quater, secondo e terzo periodo, nella l.r. n. 25/2006.