Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata disciplina le procedure comparative per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative per le quali è prevista una rata ricompresa tra sei e venti anni.
La lettera a) prevede che costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione. Sono fatte salve la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie (ex art. 45 bis del r.d. 327/1942 recante il Codice della navigazione) e la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso.
Motivi del ricorso
Impedendo al concessionario di dare in affidamento a terzi le attività oggetto della concessione (facoltà prevista dal codice della navigazione, purché autorizzata dall'ente concedente ex art. 45 bis), la disposizione violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».
Decisione della Corte
Questione non fondata
Nel corso del rapporto concessorio, sono possibili casi di sostituzione del concessionario, che possono portare alla successione a titolo particolare nel rapporto, o ad attribuire a terzi tutti o parte dei diritti assentiti dal titolo, consentendo una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività correlate alla concessione, senza mutamento della figura soggettiva del concessionario (è il caso dell'affidamento ai sensi del citato art. 45 bis cod. nav.). É comunque sempre richiesta la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente. La legge regionale persegue la finalità di impartire linee di indirizzo ai Comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo e affida funzioni amministrative nell'ambito di quanto delineato dalla normativa statale. Rimane quindi nell'ambito delle competenze regionali in materia di demanio marittimo, restringendo a monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche legate all'area demaniale concessa in uso, senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva dell'«ordinamento civile».
Contenuto delle disposizioni impugnate
Alla scadenza naturale del rapporto concessorio, l'ente gestore acquisisce il «valore aziendale dell'impresa insistente» sull'area oggetto di concessione, attestato da una perizia giurata redatta da professionista abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale (lettera c). Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al novanta per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato da una perizia giurata di cui alla lettera c), da pagare integralmente prima del subentro (lettera d).
Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), e l'art. 16, comma 4, del d. lgs. n. 59/2010 (attuativo della direttiva), che impedisce l'attribuzione di qualsiasi vantaggio al concessionario uscente; sarebbe invasa anche la potestà esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”, poiché le norme regionali non garantirebbero, con riferimento alle possibilità di accesso al titolo concessorio, la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale.
Sarebbe, altresì, invasa la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, nella parte in cui si impone con legge regionale al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo per le opere realizzate (configurandosi anche una deroga all'art. 49 del r. d. n. 327/1972 (Codice della navigazione), che limita l'acquisizione alle sole opere non amovibili, sempre che l'amministrazione interessata non chieda la riduzione in pristino dell'area demaniale, a spese del concessionario uscente).
La sola lettera c) è impugnata anche in relazione agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione non consentirebbe all'ente gestore dell'area demaniale di verificare l'interesse pubblico alla eliminazione delle opere non amovibili, con conseguente diminuzione dei livelli di tutela del paesaggio.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il Codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto di concessione, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell'impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell'art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario.
La previsione dell'indennizzo di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), subordinando il subentro nella concessione all'adempimento del suindicato obbligo, incide sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento.
La normativa regionale impugnata viola dunque la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale.
L'inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lettere c) e d) impone di riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della l.r. Toscana n. 31/2016; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a).