Sentenza n.152 - deposito 27 2017

<p><em>Servizi di trasporto non di linea - tutela della concorrenza</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata modifica l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 25/2012 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), introducendo, dopo la lettera l), la lettera l bis), che prevede il domicilio professionale in una delle provincie molisane come requisito per l'iscrizione al ruolo provinciale di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi o di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale).

Motivi del ricorso

Il requisito della residenza o del domicilio e la previsione dell'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale costituirebbero elementi di rigidità del sistema di rilascio delle autorizzazioni; la disposizione costituirebbe una ingiustificata discriminazione che limita l'accesso al mercato e la libera circolazione dei lavoratori, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza).


 

Decisione della Corte

 


 


Questione inammissibile
Con riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (per lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza), la questione è inammissibile per la mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri.
Questione non fondata
In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Il trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla legge quadro n. 21/1992, cui la Regione Molise ha dato attuazione con la l. r. n. 25/2012.
La normativa statale prevede l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, stabilendo, in particolare, che il ruolo è istituito dalle regioni (comma 4) e che: «L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente» (comma 5). Il comma 3 dell'art. 8 prevede, poi, che “Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
Il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale dei conducenti deve avere un domicilio professionale nell'ambito territoriale in cui intende svolgere la propria attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. Il collegamento territoriale con la Regione in cui il soggetto è abilitato a svolgere la propria attività trova, dunque, una ragionevole motivazione nella natura della professione di conducente, per il quale lo stesso legislatore nazionale ha stabilito l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività regolata: gli artt. 2, 3, 5 e 5 bis della legge n. 21 del 1992 demandano infatti a regolamenti comunali la definizione dell'area e delle modalità di esercizio.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della l.r. Molise  n. 5/2016 in riferimento all'art. 117, primo comma, della Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.