Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 88 inserisce un comma 8-bis nell'art. 16 della l.r. n. 29/1994, permettendo, con talune esclusioni, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio.
Motivi del ricorso
Secondo l'art. 10, comma 7, della l. n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono stabiliti con i piani faunistico - venatori provinciali. La normativa statale, che esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), prescriverebbe perciò di adottare a tal fine il piano faunistico-venatorio, non consentendo il ricorso alla legge-provvedimento. Inoltre, non sarebbero permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia in un periodo di chiusura dell'attività venatoria.
Decisione della Corte
Questione fondata
Pur essendo la caccia una materia di competenza legislativa residuale della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.), il legislatore regionale deve rispettare la normativa statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (art. 11, secondo comma, lett. s) Cost.). La normativa regionale, che si pone in contrasto con tali regole (in larga parte contenute nella l. n. 157/1992), viola la competenza legislativa statale.
Nelle more del giudizio, l'art. 1 della l.r. n. 31/2016 ha abrogato l'art. 88, ma l'abrogazione non determina la cessazione della materia del contendere, perché la norma ha già trovato applicazione.
L'art. 88 determina direttamente l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia. Diversamente, gli artt. 10 e 18 della l. n. 157/1992 prevedono che tale arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico - venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento.
E' assorbita l'ulteriore censura relativa al periodo per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, che cadrebbe in un tempo durante il quale l'attività venatoria è vietata.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 89, comma 1, che aggiunge un comma 1-bis all'art. 18 della l.r. n. 29/1994, consente a chi abbia optato per una delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme.
Motivi del ricorso
L'art. 12, comma 5, della l. n. 157/1992 imporrebbe di praticare la caccia esclusivamente in una delle tre forme indicate, esprimendo anche in questo caso una regola inderogabile nella materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 2 della l.r. n. 31/2016 ha abrogato la disposizione impugnata. L'abrogazione non determina la cessazione della materia del contendere, perché la norma ha già trovato applicazione.
L'art. 12 della l. n. 157/1992 prevede che la caccia sia praticata «in via esclusiva» in una delle seguenti tre forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nella altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. Tale regola, che assicura la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, può essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela. Consentire, sia pure limitatamente, una forma di caccia diversa da quella per cui si è optato in via generale, non opera in questa direzione ed è pertanto costituzionalmente illegittimo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 92 sostituisce l'art. 35 della l.r. n. 29/1994, permettendo di recuperare i capi feriti facendo uso delle armi anche nelle giornate di silenzio venatorio e al di fuori degli orari di caccia (nuovo comma 9).
Motivi del ricorso
L'abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l'uso delle armi configurerebbe esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della l. n. 157/1992 e l'art. 21, comma 1, lettera g), della medesima legge vieterebbe il trasporto di armi nei giorni non consentiti per la caccia. Sarebbe pertanto violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione viola la regola secondo cui, quando l'esercizio venatorio è precluso, è fatto divieto di introdurre armi in forme potenzialmente idonee all'uso. Tale regola appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell'ambiente” (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 93 sostituisce l'art. 36 della l.r. n. 29/1994, consentendo di provvedere al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente, autorizzando piani di abbattimento “da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall'ISPRA”; consente inoltre che tali piani di abbattimento siano attuati anche da cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore.
Motivi del ricorso
Limitandosi a stabilire che si tiene conto delle modalità indicate dall'ISPRA per eseguire il piano di abbattimento, la disposizione consentirebbe di procedere con i piani di abbattimento della fauna selvatica prima che l'ISPRA abbia verificato l'inefficacia dei metodi di controllo ecologico, in contrasto con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e dunque con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Inoltre, la norma statale abilita all'abbattimento solo le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, le guardie forestali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria.
La norma impugnata allargherebbe invece illegittimamente l'elenco, includendovi i cacciatori, purché riuniti in squadre o in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. Da ciò un ulteriore profilo di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Decisione della Corte
Questioni fondate
L'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 stabilisce una rigida subordinazione dei piani di abbattimento alla preventiva utilizzazione dei metodi ecologici su parere dell'ISPRA. L'abbattimento è infatti permesso solo se l'ISPRA ha verificato l'inefficacia dei metodi ecologici. La norma regionale, che non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parifica invece l'uno e l'altro strumento, senza fare riferimento alle verifiche da parte dell'ISPRA.
La disposizione regionale è illegittima anche nella parte in cui consente l'attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. L'art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 non permette infatti ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 88 della l.r. n. 29/2015 che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della l.r. n. 29/1994;
- dell'art. 89, comma 1, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della l.r. n. 29/1994;
- dell'art. 92, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della l.r. n. 29/1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio;
- dell'art. 93, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della l.r. n. 29/1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici;
- dell'art. 93, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della l.r. n. 29/1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore.