Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata amplia le attribuzioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, disponendo l'assegnazione di alcune funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e di energia, delle funzioni in materia di inquinamento atmosferico e di impianti termici.
Motivi del ricorso
Le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, istituite con decreto legge n. 496/1993 avrebbero il compito di svolgere in ambito locale le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente e le ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni. La disposizione impugnata unificherebbe invece in un unico ente i poteri di pianificazione ambientale, di esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni, oltre che la funzione di emanare i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni degli impianti termici. Il contrasto con il d.l. n. 496 del 1993 comporterebbe violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).
Le nuove attribuzioni implicherebbero margini di discrezionalità riservati, secondo l'art. 118 Cost., agli enti territoriali.
La disposizione regionale sarebbe inoltre in contrasto con la legge n. 56/2014 che, nel riordino delle funzioni delle Province, prevede, tra quelle fondamentali destinate a rimanere in capo a queste ultime, le materie di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché di tutela e valorizzazione dell'ambiente.
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale ha previsto che ogni Regione e Provincia autonoma istituisse la propria agenzia per lo svolgimento di attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale. Con la disposizione impugnata, la Regione ha attribuito all'Agenzia ulteriori funzioni amministrative regionali, in materia di ambiente ed energia, nonché di inquinamento atmosferico e di impianti termici. Si tratta di funzioni non legate ad attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale, come previsto dal d.l. 496/1993, ma di funzioni di amministrazione attiva in materia non solo di ambiente ma anche di energia.
L'assetto normativo statale segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e di controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie, dotate di autonomia.
L'autonomia costituisce quindi un requisito qualificante della singola Agenzia ed è incompatibile con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva, quali quelle considerate nella legge regionale, che, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti (si pensi alla pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della “politica” ambientale.
La disciplina regionale, pertanto, si discosta radicalmente dal principio fondamentale contenuto nella normativa statale in questione, con ciò violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. Molise n. 2/2016.