Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso con quattro ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che «Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall'articolo 2 della L. 740/1970, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)».
Motivi del ricorso
La delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del 2014, in attuazione della disposizione di legge impugnata, ha imposto a tutte le aziende sanitarie locali pugliesi l'obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all'esterno degli istituti di pena, sia quello svolto in regime di parasubordinazione all'interno degli stessi.
La figura dei cd. “medici incaricati” è stata disciplinata dall'art. 1 legge n. 740/1970, in base alla quale le prestazioni dagli stessi prestate non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale in regime di parasubordinazione, per cui essi possono esercitare liberamente la professione e assumere altri impieghi o incarichi.
La disposizione regionale, fissando autoritativamente il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e comunitario, avrebbe disciplinato la materia del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”), e contravvenuto ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con lesione anche dell'art. 117, primo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente. Secondo orientamento consolidato, le prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati” nell'ambito degli istituti di pena non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione; spetta infatti al legislatore statale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione. Ravvisa violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della l.r. Puglia n. 4/2010.