Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Sardegna nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri avverso tre provvedimenti di giudici ordinari (due sentenze del Tribunale di Cagliari e una della Corte d'Appello) in materia di incompatibilità e di decadenza dalla carica di consigliere regionale per la contemporanea posizione di parlamentare.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la illegittimità della delibera con la quale il Consiglio regionale della Sardegna aveva stabilito la decadenza dalla carica di consigliere regionale per sopravvenuta incompatibilità in quanto risultato eletto alla Camera dei deputati e ripristinava il consigliere nella carica.
In seguito, lo stesso, adito con azione popolare, ha dichiarato lo stesso consigliere regionale decaduto.
La Corte d'Appello di Cagliari ha annullato la prima sentenza del Tribunale, confermando ancora la propria giurisdizione in materia di incompatibilità e ineleggibilità, e dichiarando la carenza di legittimazione del Consiglio regionale, per difetto di interesse, a partecipare al giudizio e ad impugnare le sentenze pronunciate nell'ambito dello stesso.
Motivi del ricorso
La Regione Sardegna ha inoltrato tre distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni contro ciascuna delle sentenze indicate.
I ricorsi non hanno però per oggetto il problema della sussistenza o no della causa di incompatibilità, ma si basano sul fatto che la Regione ritiene che non sia ad essa applicabile la l. 154/1981 che disciplina la materia della ineleggibilità e della incompatibilità per i membri dei Consigli delle Regioni ordinarie. Secondo la Regione ricorrente, detta materia, in base all'art 17, secondo comma, dello Statuto e 122, secondo comma, della Costituzione, è sottratta alla cognizione del potere giurisdizionale dello Stato e attribuita in via esclusiva al Consiglio regionale.
Decisione della Corte
Non sussiste alcuna norma o principio costituzionale da cui si possa trarre l'attribuzione ai Consigli regionali, neanche di Regioni a statuto speciale, del giudizio definitivo sui titoli di ammissione dei loro componenti e sulle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.
Le norme legislative e dei regolamenti interni che trattano di "giudizio definitivo" delle assemblee regionali vanno riferite alla fase amministrativa del contenzioso elettorale e non escludono la successiva fase giurisdizionale. Le norme regionali infatti non possono disciplinare la giurisdizione né escluderla.
Occorre distinguere la competenza della legge regionale a disciplinare le modalità di elezione del Consiglio regionale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive regionali (art. 15 dello Statuto sardo e 122, primo comma, della Costituzione come modificato dalla l. cost. 1/1999) dalla disciplina dell'esercizio della giurisdizione sulle stesse materie che rimane invece al legislatore statale.
Sottrarre alla giurisdizione per riservare esclusivamente alla assemblea degli eletti il giudizio sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità significherebbe negare il diritto al giudice indipendente e imparziale sancito dall'art. 24 della Costituzione (vedi precedenti: 66/1964, 115/1972 e 113/1993).
Dichiarazione:
Dichiara la competenza dello Stato e dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Sardegna.