Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 40 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 7 dell'art. 13 della l. r. n. 19/2002, prevedendo che “La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione”.
Motivi del ricorso
Nella parte in cui si applica ai piani territoriali della Regione e quindi anche al piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico, la disposizione contrasterebbe con gli articoli 135, 143 e 156 del d.lgs. 42 del 2004, che prevede la necessaria partecipazione dello Stato, mediante l'elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica, relativa alle aree e agli immobili sottoposti a1 vincolo paesaggistico. Contrasta inoltre con l'art. 145 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui omette di prevedere, in sede di formazione, variazione e aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo con la pianificazione paesaggistica congiunta, assicurando il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero competente, con la conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, relativamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12, comma 1, lettera k) inserisce all'art. 26 della l. r. n. 19/2002 il comma 12 bis, secondo il quale “L'eventuale accertato contrasto del PTCP alla legge o al QTR a valenza paesaggistica è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73”.
L'art. 13 sostituisce l'art. 27 della l.r. n. 19/2002, prevedendo, al comma 1, che “L'eventuale accertato contrasto del PSC alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigente è disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73”.
L'art. 14 introduce gli articoli 27-ter e 27-quater nella l.r. n. 19/2002, dettando disposizioni al fine di semplificare la pianificazione territoriale.
Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate non prevedono il coinvolgimento degli organi ministeriali; ponendosi in contrasto con l'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. (tutela del paesaggio).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12, comma 1, lettera i), prevede il meccanismo del silenzio-assenso all'interno del procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale; l'art. 13, comma 2, sostituisce l'art. 27 della l.r. n. 19/2002, il cui comma 11 prevede il meccanismo del silenzio-assenso all'interno del procedimento di formazione del piano strutturale comunale e del regolamento edilizio ed urbanistico.
Motivi del ricorso
Le disposizioni sono state censurate per contrasto con la normativa ambientale, in quanto introdurrebbero l'istituto del silenzio assenso in materia di valutazione ambientale strategica, violando l'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., per contrasto con la Direttiva 2001/42/CE e con l'art. 17-bis, comma 4, legge 241/1990. Il diritto europeo impone infatti agli Stati membri di prevedere che le risultanze della VAS siano acquisite in forma espressa e l'art. 17-bis, comma 4, della legge 241/1990 prevede che il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche non si applica nei casi in cui «disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».
Decisione della Corte
La l.r. Calabria n. 28/2016 ha modificato le disposizioni impugnate, che non avevano avuto medio tempore applicazione. Il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il processo.