Sentenza n.112 - deposito 12 2017

<p><em>Salute - Organi aziende sanitarie - Animali - Coordinamento della finanza pubblica</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 26, comma 1, dispone che «Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età […]».


 


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe lesiva dell'art.117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe, per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie regionali, un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con l'art. 3-bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 33, comma 3, prevede che il collegio sindacale delle aziende ospedaliero - universitarie sia composto da cinque membri. 


 


Motivi del ricorso
Nella parte in cui prevede una composizione del collegio sindacale delle aziende ospedaliero - universitarie di cinque membri più ampia di quella prevista dall'art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, la disposizione violerebbe i principi fondamentali in materia di tutela della salute e anche in materia di coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174/2012.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 153 prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue.


 


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 219/2005 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), che affida tutte le funzioni di coordinamento della rete trasfusionale regionale alle Strutture regionali di coordinamento. Si verrebbe così a creare una duplicazione di organi e competenze, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 154, commi 2 e 4, dispone l'erogazione di contributi all'Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite nella Regione.


 


Motivi del ricorso
La previsione generica di erogazioni, da parte della Regione, di contributi alle associazioni esistenti e costituite nella Regione - senza che sia quantificato il rimborso dei costi secondo la determinazione prevista nell'accordo attuativo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 - si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219/2005, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 211 dispone, nel disciplinare l'anagrafe dei cani in relazione all'istituzione dell'anagrafe degli animali da affezione, che il codice di riconoscimento «è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile».


 


Motivi del ricorso
Sarebbe violato l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., per contrasto con l'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), recepito con il D.P.C.M. 28 febbraio 2003, in adempimento della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. In particolare gli att. 1, comma 2, e 4 dell'Accordo prevedono il microchip come unico sistema di identificazione dei cani.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 215, al comma 3, stabilisce che «I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario»; la stessa disposizione, al comma 5, prevede che «I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio […]»; l'art. 219, comma 2, prevede l'irrogazione di sanzioni per l'omesso tatuaggio.


 


Motivi del ricorso
La disposizioni violerebbero dell'art. 117, primo e terzo comma Cost., per contrasto con l'Accordo 6 febbraio 2003 (sopra richiamato), poiché fanno riferimento al solo tatuaggio e non anche al microchip.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 225, comma 1, impone al medico veterinario di dare comunicazione, entro ventiquattro ore, alla polizia provinciale, all'Azienda USL competente per territorio e al Sindaco, dell'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, solo allorquando lo abbia accertato nell'esercizio delle proprie attività.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché impone al medico veterinario di dare comunicazione dell'avvelenamento di specie animale solo allorquando lo abbia accertato nell'esercizio delle proprie attività; diversamente l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministero della salute 10 febbraio 2012 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) prevede un obbligo generale.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 239 stabilisce che «La pianta organica delle farmacie è approvata dall'Assemblea Legislativa su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri individuati dalla normativa nazionale».


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali fissati dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), e dall'art. 1 della l. n. 475/1968, (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che affidano ai Comuni la funzioni amministrativa di individuazione delle sedi farmaceutiche.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
Dopo la proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate sono state modificate dalla legge regionale 17 agosto 2016, n. 10; il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione Umbria non si è costituita in giudizio; la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

Dichiarazione:

Dichiara estinto il processo.