Sentenza n.110 - deposito 12 2017

<p><em>Pubblico impiego - Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 4 dell'art. 53 stabilisce che le Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica, si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della l.r. 40/2007 e dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 4/2010, i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il comma 5,  dispone che detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della l.r. 17/2003 e 68 della l.r. 19/2006, con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili».
Il comma 6 prevede che l'articolo in esame si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali.


 


 

Motivi del ricorso

Le disposizioni sarebbero lesive del principio del concorso pubblico e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost., oltre che della competenza statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Le norme impugnate, infatti, individuerebbero i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato ponendosi in contrasto con i principi sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende sanitarie attraverso procedure selettive; sarebbe violato l'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Sotto il secondo profilo, l'art. 53 regolerebbe un mutamento del rapporto di lavoro, in contrasto con la disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”.

Decisione della Corte

Questione fondata
Già con la sentenza n. 68/2011, la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della l.r. Puglia 4/2010 sopra richiamato, in quanto volto alla stabilizzazione del personale che presenta determinate caratteristiche; le norme impugnate sono sostanzialmente dirette a neutralizzare gli effetti di tale sentenza e dell'art. 16, comma 8, del d.l. 98/2011, che prevede la nullità delle assunzioni fondate su norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e il ripristino della situazione preesistente.
Sebbene le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rientrino nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., le regioni devono rispettare la regola secondo cui «[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (art. 97, quarto comma, Cost.).
La Regione non avrebbe dovuto prevedere la chiamata in servizio “diretta”, con contratti annuali rinnovabili, ma seguire le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa).
La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.
E' assorbita la questione riferita all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


 

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della l.r. n. 1/2016.