Sentenza n.108 - deposito 11 2017

<p><em>Tutela della salute - Gioco d'azzardo patologico - Ordine pubblico</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” dalla stessa individuati (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette).


 

Motivi del ricorso

 


 


Ricomprendendo la disciplina dei giochi d'azzardo nella materia “ordine pubblico e sicurezza”, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
La norma censurata violerebbe inoltre l'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con il principio fondamentale in materia di “tutela della salute” espresso dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158/2012, il cui comma 10, in particolare, prevede, a fini di prevenzione della cosiddetta ludopatia, la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines che risultino ubicati in prossimità di determinati luoghi “sensibili”, attraverso un procedimento di pianificazione che coinvolge plurimi soggetti istituzionali e che il legislatore regionale avrebbe completamente eluso.


 

Decisione della Corte

 


 


Questioni non fondate
Secondo consolidato orientamento della Corte, le leggi che prevedono distanze minime dai luoghi “sensibili” per la collocazione di sale e apparecchi da gioco non sono riconducibili alla materia “ordine pubblico e sicurezza”: si tratta infatti di norme che, mirando ad evitare la prossimità delle sale da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti alla dipendenza da gioco d'azzardo, afferiscono alla “tutela della salute”.
Non è fondata neanche la censura di violazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute” per contrasto della norma censurata con l'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012; dalla normativa statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. La pianificazione prevista dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. n. 43/2013.