Sentenza n.107 - deposito 11 2017

<p><em>Edilizia - Tutela della concorrenza - Demanio marittimo - Finanza pubblilca - Copertura finanziaria - Spesa sanitaria</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 8 (recte: art. 8, comma 1, lettera l), 17, commi dal 3 al 6, 19, comma 10, 21, comma 1, lettera d), e 22, comma 4, lettera a), della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e per il rilancio della economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 8 (recte: art. 8, comma 1, lett. l) sostituisce il comma 4-bis dell'art. 12 della l.r. n. 19/2009, disponendo: «[…] Le disposizioni di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda».


 


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione sia all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sia al comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011.
L'art. 36 del TUE richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la conformità dell'intervento alla normativa in vigore sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).
Diversamente, le deroghe consentite dalla l.r. n. 19/2009 comprenderebbero anche gli interventi che, eseguiti nei periodi intercorrenti tra le varie modifiche ad opera delle leggi regionali sopravvenute nel tempo, avrebbero dovuto essere realizzati in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia medio - tempore in vigore. La disposizione impugnata, dunque, consentirebbe il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria pur in presenza di abusi non solo formali ma anche sostanziali, in aperta contraddizione con il disposto dell'evocato art. 36 del TUE.
Sarebbe inoltre violato l'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, che esclude, per gli immobili abusivi, l'applicabilità delle misure di premialità assentite dalle leggi regionali ricomprese, come quella della Regione Campania n. 19 del 2009, nel programma nazionale «Piano Casa».
In questo quadro normativo, le amministrazioni comunali si troverebbero nella condizione di non essere in grado di individuare la disciplina urbanistico - edilizia vigente al momento della realizzazione dell'edificio, con conseguente contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dagli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 36 del TUE il principio fondamentale in forza del quale è possibile ottenere un permesso in sanatoria solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Pur richiamando espressamente l'art. 36 del TUE, la norma censurata se ne differenzia sensibilmente in termini tali da favorirne possibili letture alternative non necessariamente in linea con il concetto della «doppia conformità», così come cristallizzato dalla  Corte.
La disciplina regionale si distanzia infatti dal parametro interposto laddove afferma che l'opera deve essere conforme «alla stessa legge» (ossia alla legge regionale n. 19 del 2009), in luogo della prescrizione, dettata dalla norma statale, secondo cui essa deve essere conforme «alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente […] sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda».
Malgrado faccia riferimento all'art. 36 TUE, la formulazione letterale della disposizione impugnata può prestarsi a dubbi interpretativi in ordine al rispetto del requisito della «doppia conformità» imposto dalla disciplina statale di riferimento, determinando possibili incertezze applicative nella verifica della legittimità degli interventi edilizi ricompresi nell'ambito della normativa di favore prevista dal «Piano Casa» della Regione Campania.
La disposizione è lesiva degli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui si differenzia dall'art. 36 del TUE; resta assorbita la censura riguardante l'art. 117, terzo comma, Cost.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 21, comma 1, lettera d), prevede che, per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori è tenuto «[…] a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE), all'inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.».


 


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 44-bis del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela e sicurezza del lavoro); la norma graverebbe la direzione dei lavori di un'incombenza che, ai sensi della legislazione statale, compete alla pubblica amministrazione procedente.


 


Decisione della Corte
Inammissibilità della questione
Il ricorso non esplicita le ragioni del contrasto della disposizione impugnata con la disciplina statale in materia di «tutela e sicurezza del lavoro».


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17 contiene norme per lo sviluppo del turismo balneare; i commi da 3 a 6 prevedono una procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, secondo cui il concessionario subentrante deve corrispondere al concessionario uscente un indennizzo basato su una stima del valore aziendale di riferimento.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento, in quanto introduce un trattamento di favore per il concessionario uscente. Sarebbe altresì violata la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s) Cost.). Infine, la norma regionale violerebbe la competenza statale in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente (art. 9 Cost.), nella parte in cui consente il permanere delle opere realizzate dal concessionario sul suolo demaniale, in contrasto con il principio della riduzione «in pristino» sancito dall'art. 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19, comma 10, autorizza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento aggiuntivo in favore della Città metropolitana di Napoli per l'intervento «Apertura svincoli SP 1 circonvallazione esterna di Napoli e SP 500» di cui al IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Campania ed ANAS.


 


Motivi del ricorso
La disposizione non individuata la copertura finanziaria dell'intervento con conseguente violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.


 


Contenuto della disposizione impugnata


L'art. 22, comma 4, lettera a), ha modificato l'art. 1 della l.r. n. 16/2014, inserendo il comma 151-bis, il quale prevede che «La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza».


 


Motivi del ricorso
La disposizione sarebbe in contrasto sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di autorizzazione e accreditamento, sia con il piano di rientro della Regione Campania e con le relative prerogative del commissario ad acta: prescinde, infatti, dalla rilevazione del fabbisogno delle strutture in esame, ponendosi peraltro in conflitto con le determinazioni assunte dal Commissario ad acta della Regione Campania con decreto del 12 maggio 2016, n. 32, così da dare corpo alla denunziata violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. In secondo luogo, la disposizione regionale interferisce con il piano di rientro della Regione stessa e quindi con l'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. Ne consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
Nelle more del giudizio, gli artt. 17, 19, comma 10, e 22, comma 4, lettera a), sono stati abrogati dalla l.r. n. 22/2016; il Governo ha rinunziato al ricorso e la Regione ha accettato la rinunzia. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della l.r. Campania n. 19/2009 come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera l), della l.r. n. 6/2016, nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente»; l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera d), della l.r. n. 6/2016; l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi dal 3 al 6, dell'art. 19, comma 10, e dell'art. 22, comma 4, lettera a), della l.r. n. 6/2016.