Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 individua le attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione sanitaria o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); l'art. 5 elenca le attività odontoiatriche il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione sanitaria.
Motivi del ricorso
Nella Regione Calabria è stato nominato un commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015); le disposizioni impugnate interferirebbero con i poteri commissariali, con conseguente violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. In particolare, l'intervento legislativo regionale si configurerebbe come una riappropriazione di un potere dal cui esercizio la Regione è stata temporaneamente interdetta.
Le disposizioni censurate sarebbero inoltre lesive dell'art. 117, terzo comma, Cost. (“coordinamento della finanza pubblica” e “tutela della salute”), per contrasto con la norma interposta dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che vieta l'adozione di provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
L'art. 4 - che prevede una generica esclusione dall'autorizzazione sanitaria o dalla SCIA degli studi odontoiatrici «che effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva» - sarebbe inoltre lesivo degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute) per contrasto, con gli artt. 8 e 8-ter del d. lgs. n. 502/1992, che stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni impugnate sono lesive degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. Sono infatti vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti.
Ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., le funzioni del commissario ad acta nominato dal Governo, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare al riparo da ogni interferenza, anche solo potenziale, degli organi regionali, anche qualora questi agiscano per via legislativa. Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce in un “effetto interdittivo” di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 10/2016.