Sentenza n.105 - deposito 11 2017

<p><em>Governo del territorio - Energia - Opere di interesse nazionale</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La l. r. n. 7/2016 sostituisce interamente l'art. 1 della l.r. n. 41/2014 prevedendo che  i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica, fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA), alla presenza di determinati requisiti.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione viene impugnata in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120 della Costituzione. In particolare, l'art. 3 Cost. sarebbe violato  poiché le previste deroghe al vincolo urbanistico sono previste con riguardo alle «opere pubbliche» e non anche alle opere private di interesse pubblico, che meriterebbero identica disciplina. Viene inoltre ravvisata violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost., che  tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata, nonché dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento, e in particolare degli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e quindi dell'art. 117, primo comma, Cost. Infine, ponendo un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, la legge regionale sarebbe lesiva del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.
Le norme ricadrebbero nella materia di competenza concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” (art. 117, terzo comma, Cost.) rispetto alla quale sarebbero lesi i principi dettati ai commi 7, lettera g), e 8, lettera b), numero 2), dell'art. 1 della legge 239/2004 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che «riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente “l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” e “l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti”».
Sarebbe violato l'art. 118 Cost., relativo al riparto costituzionale delle competenze amministrative, per contrasto con l'art. 29, comma 2, lettera g), del d. lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che porrebbe in capo allo Stato le decisioni sulla realizzazione di opere di preminente interesse nazionale, nel rispetto dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 8, lettera b), numero 2, della legge n. 239 del 2004.


 

Decisione della Corte

 


 


Questioni inammissibili
Sono inammissibili, in quanto non motivate, le questioni di legittimità costituzionale formulate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 TFUE, e 120 Cost.


 


Questioni non fondate
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. r. n. 41/2014, come sostituito dall'art. 1 della l. r. n. 7/2016, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost.
Nel porre un vincolo settennale sui terreni agricoli che abbiano subito espianto di ulivi affetti da xylella o co.di.r.o, le disposizioni si pongono in linea di continuità con l'originaria previsione legislativa, da un lato estendendo la portata del vincolo, non più limitato ai soli terreni ove vi siano ulivi monumentali, dall'altro lato, riducendone la durata, da quindici a sette anni. Sotto tali profili, dunque, le disposizioni regionali impugnate agiscono all'interno delle competenze regionali in materia di «governo del territorio», limitando la possibilità di edificare su terreni agricoli.


 


Questione fondata
E' fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 3, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e all'art. 118 Cost.
Non tutta la disciplina sulla programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che producono un impatto sul territorio può essere ricondotta al «governo del territorio». La disposizione regionale impugnata include nel suo divieto la realizzazione di opere rientranti nella competenza statale, quali le opere energetiche d'interesse strategico nazionale. Sul punto la legge n. 239/2004 ha «ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario».
La pluralità di interessi e di competenze che ricorrono nella materia in esame trova la sua composizione nell'intesa, prevista anche per la fase di localizzazione e realizzazione dell'opera ai sensi dall'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 41/2014 come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 7/2016; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e 120 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.