Sentenza n.92 - deposito 28 2017

<p><em>Statuti regionali - Coordinamento della finanza pubblica - Consulta sanitaria</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422 (Statuto della Regione Basilicata – Approvazione in seconda lettura).


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 21 della delibera legislativa statutaria prevede che fra i membri della Consulta di garanzia statutaria sia compreso personale già collocato in quiescenza e consente la previsione di un adeguato compenso.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (coordinamento della finanza pubblica) per contrasto con l'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.


 


Contenuto della disposizione impugnate
I commi 1 e 2 dell'art. 72 prevedono due distinti bilanci, uno annuale e uno pluriennale; il comma 1 divide, inoltre, l'articolazione dei bilanci regionali in «programmi, progetti e azioni»; i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo dispongono che la legge regionale determini contenuti, termini e modalità di approvazione dei bilanci; i commi 6, 7 e 8, infine, rimettono alla legge regionale la determinazione di contenuti, modalità e termini di approvazione dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti contabili.


 


Motivi del ricorso
Nel prevedere due distinti bilanci, uno annuale e uno pluriennale, la disposizione si porrebbe in contrasto con la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con i principi stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 118/2011, recante  disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, che prevede un unico bilancio, almeno triennale, avente natura autorizzatoria. Il comma 1 sarebbe in contrasto anche con l'art. 14 del d.lgs. n. 118/2011, che classifica le previsioni di spesa in missioni e programmi.
I commi 2, 3 e 4 dell'art. 72 sarebbero in contrasto con l'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, che già detta la disciplina del sistema di bilancio delle Regioni, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e). Cost.; i commi 6, 7 e 8 violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 50 e 63 del d.lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano puntualmente l'assestamento, il rendiconto e gli altri documenti contabili.


 


Contenuto della disposizione impugnate
L'art. 91 dispone che “nella ipotesi di scioglimento del Consiglio Regionale prevista dal comma 1 dell'art. 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi e l'amministrazione della Regione, in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica, è assunta temporaneamente dalla Consulta di garanzia statutaria che indice le elezioni e adotta gli atti indifferibili e urgenti da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio”.


 


Motivi del ricorso
Nel disciplinare la proroga degli organi regionali nelle ipotesi di scioglimento “sanzionatorio” del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., la disposizione censurata attribuisce alla Consulta di garanzia statutaria il potere di amministrare temporaneamente la Regione, limitatamente all'indizione delle elezioni, e di compiere gli atti indifferibili e urgenti; si ravvisa violazione dell'art. 126 Cost., poiché la disposizione, attribuendo alla Consulta di garanzia statutaria poteri non meramente consultivi, determinerebbe l'invasione della competenza statale a disciplinare le conseguenze dello scioglimento “sanzionatorio”.


 


Decisione della Corte
Estinzione del processo
Successivamente alla proposizione del ricorso, le disposizioni impugnate sono state tutte sostituite dalla legge statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n. 1; il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Basilicata non si è costituita in giudizio; la Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del processo.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'estinzione del processo.