Sentenza n.74 - deposito 12 2017

<p style="text-align: justify;"><em>Attivit&agrave; cinofile &ndash; Tutela dell&rsquo;ambiente e dell&rsquo;ecosistema</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 «Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011».

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, la disposizione autorizza lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi l'anno, su determinate aree dei parchi naturali regionali e delle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. In via transitoria, e fino all'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali, le attività cinofile sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e sull'intera superficie della riserva naturale regionale.


 

Motivi del ricorso

 


 


L'allevamento e l'addestramento dei cani all'interno di aree naturali protette determinerebbe un'alterazione degli equilibri biologici di alcune specie animali, che hanno il loro habitat all'interno dei parchi e delle riserve e che ricevono protezione normativa a livello sia internazionale sia nazionale. La disposizione si porrebbe quindi in contrasto con l'art.  117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., rispettivamente perché violerebbe diversi vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e perché abbasserebbe il livello di tutela della fauna selvatica e di conservazione dell'habitat stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
La disposizione impugnata incide sulla materia ambientale e, in particolare, sulla tutela dell'ecosistema. Si tratta di “materia traversale”, poiché sullo stesso oggetto insistono interessi diversi, la cui disciplina unitaria deve essere rimessa in via esclusiva allo Stato, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati.
In materia di aree protette, lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si articola nella previsione di strumenti regolatori delle attività esercitabili al loro interno e di esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria. Infatti, l'art. 21 della l. n. 157/1992 vieta l'esercizio venatorio, nonché delle attività strumentali allo stesso come l'addestramento dei cani, nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali. Di conseguenza, la disposizione impugnata viola la normativa statale di riferimento e incide sulla tutela minima garantita dalla normativa nazionale di protezione della fauna.
La disposizione regionale viola altresì l'art. 11 della l. n. 394/1991 che prevede che la disciplina delle attività consentite all'interno dell'area del parco sia posta mediante regolamento, adottato dall'ente parco, nel rispetto di alcuni divieti tra cui quello di non danneggiare e disturbare le specie animali. Tale divieto si impone anche per i parchi regionali (art. 22 l. n. 394/1991), integrando, di conseguenza, uno standard minimo di tutela ambientale, derogabile solo mediante il meccanismo previsto dall'art. 11, ovvero previa valutazione da parte dell'Ente parco, soggetto preposto alla salvaguardia dell'area protetta, in quanto tecnicamente competente. La presenza sistemica di animali estranei all'habitat locale, autorizzata direttamente con la l.r. 11/2016, a prescindere dalla valutazione dell'Ente parco incide sui livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale.
Il vizio di illegittimità costituzionale della l.r. 11/2016 non può essere superato dalla delimitazione temporale e spaziale delle attività autorizzate, poiché il legislatore statale non distingue, all'interno delle aree protette, sottozone in relazione alla specifica attività esercitabile, ma prescrive un indistinto sistema di protezione, quale livello minimo di tutela ambientale, in cui è incluso il divieto di disturbo delle specie animali in tutta l'area.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Abruzzo n. 11/2016.