Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tar Lombardia in relazione agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale della Lombardia 3 aprile 2000, n. 21 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli indicati dettano prescrizioni in tema di orario settimanale, chiusura infrasettimanale e festiva, disciplina degli orari, turni di servizio e ferie annuali.
Motivi del ricorso
Il Tar Lombardia ritiene che le indicate disposizioni contrastino con gli articoli 3, 41, 32 e 97 della Costituzione. In particolare: precludere alle farmacie la possibilità di praticare orari più favorevoli alle esigenze dell'utenza rispetto a quelli minimi stabiliti lede il diritto alla salute dei cittadini (art. 32); non consentire ai farmacisti di effettuare la scelta più conveniente dal punto di vista aziendale in relazione alle loro esigenze ed organizzazione, nell'attuale contesto socio-economico contrassegnato dalla mobilità degli utenti, dalla diversificazione dei servizi e dalla varietà dei prodotti e della assistenza offerti nel campo farmaceutico, si pone in contrasto con il principio di tutela della concorrenza e penalizza l'iniziativa economica della categoria (art. 41); limitare gli orari pregiudica l'efficienza del servizio pubblico svolto dalle farmacie (art. 97).
Decisione della Corte
La Corte osserva che le finalità perseguite dalla legge con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio e agli esercenti un determinato bacino d'utenza) vanno nella stessa direzione che si vuol perseguire con la limitazione dei turni e degli orari in quanto l'accentuazione di una forma di concorrenza basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e quindi alterare la capillarità delle rete farmaceutica. Quindi, pur riconoscendo che il legislatore avrebbe potuto operare una differente scelta, sganciando la disciplina degli orari e dei turni dalla disciplina della pianta organica, liberalizzando solo la prima e assoggettando a vincoli solo la seconda, la Corte in sostanza ritiene che la limitazione degli orari delle farmacie costituisca, come il loro contingentamento, uno strumento per la migliore realizzazione del servizio pubblico nel complesso considerato.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.