Sentenza n.67 - deposito 7 2017

<p><em>Edilizia di culto - Governo del territorio</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 «Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 2,  modificando la l.r. 11/2004, introduce gli artt. 31-bis e 31-ter.
L'art. 31-bis attribuisce alla Regione e ai comuni veneti, nel rispetto delle rispettive competenze, il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, e delle altre confessioni religiose.


 


Motivi del ricorso
La genericità e l'ambiguità della formula utilizzata dalla disposizione impugnata consentirebbe valutazioni differenziate, nonché applicazioni discrezionali e potenzialmente discriminatorie tra le diverse confessioni in base alla circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, così ledendo l'eguale libertà religiosa di tutte le confessioni, garantita dagli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione censurata non si pone in contrasto né con il principio di laicità (da intendersi come tutela del pluralismo, secondo criteri di imparzialità, che non consente di operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese) e neanche con il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati per esercitare le attività di culto rientri nella tutela di cui all'art. 19 Cost. (il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume). Nel riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, essa prende in considerazione tutte le diverse possibili forme di confessione religiosa, senza introdurre alcuna distinzione in ragione della circostanza che sia stata stipulata un'intesa con lo Stato.
La paventata lesione dei principi costituzionali invocati non discende dal tenore della disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue illegittime applicazioni.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, introduce l'art. 31-ter alla l.r. 11/2004 e, al suo comma 3, dispone che, nella convenzione urbanistica stipulata tra il soggetto richiedente e il comune interessato, può essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto.


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata risulterebbe intrinsecamente irragionevole travalicando le finalità, di natura urbanistica, della convenzione, in violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., e determinerebbe da parte della Regione un eccesso di competenza legislativa, con invasione della competenza esclusiva dello Stato, sia in materia di «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. c), Cost., sia in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata afferisce alla materia del «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La legislazione regionale in materia di edilizia di culto trova la propria ragione e giustificazione nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che ricomprende anche i servizi religiosi. A tale ottica deve dunque rispondere la convenzione, prevista dal comma 3 della disposizione censurata, volta ad assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati. Il requisito richiesto dal legislatore regionale secondo cui per la stipulazione della convenzione è necessario l'utilizzo della lingua italiana per «tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto» risulta irragionevole in quanto incongruo sia rispetto alla finalità urbanistica perseguita dalla normativa regionale, sia rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione censurata in particolare, volta alla «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi».
La Regione può di sicuro, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto e, nell'esercizio di tali competenze, può imporre le condizioni necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure.
Nel caso di specie, la Regione eccede da un ragionevole esercizio di tali competenze se, nell'intervenire per la tutela di interessi urbanistici, introduce un obbligo, quale quello dell'impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.
A fronte dell'importanza della lingua come elemento di libertà individuale e collettiva, è evidente il vizio di legittimità della disposizione regionale,  che si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali.

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Veneto n. 12/2016 nella parte in cui, nell'introdurre nella l.r. n. 11/2004, l'art. 31-ter, al suo comma 3, dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge regionale, nella parte in cui introduce, nella l.r. n. 11/2004, l'art. 31-bis.