Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 (Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica»)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, modificando il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 21/1991, dispone che nelle farmacie aperte al pubblico si possano impiegare apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, nonché i dispositivi strumentali, compresi i defibrillatori semiautomatici inerenti ai servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata riproduce un principio fondamentale in materia della tutela della salute, contenuto nella normativa statale, dando così luogo ad una illegittima novazione della fonte legislativa statale e quindi alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione censurata adegua la normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta contenuta, in primo luogo, nel d.lgs. 153/2009, secondo cui le farmacie possono partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
La norma impugnata non si è appropriata dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest'ultima, ma ha richiamato, anche con espliciti riferimenti testuali, i nuovi principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nel d.lgs. n. 153/2009, e rinviando per gli aspetti attuativi al decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. In tal modo, ha legittimamente adeguato la disciplina regionale alla sopravvenuta legislazione statale, riproducendone i contenuti nell'atto legislativo regionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 2, introducendo il comma 3-bis dell'art. 10 della l.r. n. 21/1991, consente l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale presso gli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe gli artt. 32, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale, in materia di «tutela della salute», codificato nella normativa statale segnatamente nell'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 153/2009 e negli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del d.m. 16 dicembre 2010, secondo cui detto impiego è ammissibile solo nelle farmacie.
Decisione della Corte
Questione fondata
In virtù di alcuni interventi di liberalizzazione, la legislazione statale vigente consente che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita possano vendersi talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica. Per quanto riguarda invece le prestazioni analitiche di prima istanza, fra le quali quelle contemplate dalla legge regionale impugnata, nessuna facoltà è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 153/2009.
La disposizione censurata amplia il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, includendovi quelli cui la legislazione statale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali, ponendosi così in chiaro contrasto con la legislazione statale. L'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 153/2009 hanno inoltre natura di principio fondamentale in materia di «tutela della salute», in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. Pertanto, la disposizione impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. Piemonte n. 11/2016; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge regionale.