Sentenza n.89 - deposito 27 2017

<p><em>Finanza pubblica - Indebitamento e investimento</em></p>

 


 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)”; degli artt. 1, 4, 11, 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015”; dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20,  “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative”, promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo.


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


 


L'art. 7, commi 1, 2 e 3, della l. r. Abruzzo n. 2/2013 dispone, per l'esercizio finanziario 2013, la riprogrammazione di economie vincolate riportate nell'Allegato 3, con conseguente autorizzazione all'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione 2013. In particolare, il comma 2 prevede che tale riprogrammazione abbia efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e che gli importi non impegnati riacquistino la loro destinazione di spesa originaria. Secondo quanto disposto dal comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui al medesimo Allegato devono essere imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
L'art. 15, comma 3, della l. r. Abruzzo n. 3/2013 recepisce nel bilancio di previsione 2013 tale riprogrammazione di economie vincolate, riportate nella tabella di cui all'art. 11 della medesima legge, come saldo finanziario positivo presunto 2012.
Le disposizioni dell'art. 15 della l. r. Abruzzo n. 3/2013 vengono, poi, recepite negli artt. 1 e 4 della medesima legge (con l'approvazione dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2013 e degli stanziamenti di spesa dallo stesso coperti).


Motivi del ricorso
L'art. 7, commi l, 2 e 3, della l. r. n. 2/2013, disponendo la riprogrammazione di alcune economie realizzate negli esercizi precedenti, determinerebbe l'ampliamento della facoltà di spesa, in violazione del principio dell'equilibrio del bilancio previsto dall'art. 81 Cost.
Per gli stessi motivi sono impugnati anche l'art. 15, comma 3, della l. r. n. 3/2013 - che recepisce la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui al precedente art. 11, prevedendone l'iscrizione nello stato di previsione della spesa – e gli artt. l e 4 della stessa l. r. n. 3/2013.
L'art. 11 della l.r. Abruzzo n. 3/2013, nella parte in cui dispone l'iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «Saldo finanziario positivo presunto» (recte: avanzo di amministrazione presunto), a copertura delle somme di cui all'art. 7, commi l, 2 e 3, della l.r. n. 2/2013, reiscritte in parte competenza dello stato di previsione della spesa, sarebbe anch'esso strumentale all'indebito allargamento della spesa consentita. Sotto il medesimo profilo sono censurati gli artt. l e 4 della stessa l.r. n. 3/2013, di approvazione, rispettivamente, dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2013, per la parte relativa all'iscrizione ed all'utilizzazione dell'avanzo presunto.
La combinazione delle norme richiamate sarebbe gravemente lesiva del principio dell'equilibrio del bilancio, essendo illegittimo utilizzare, con finalità di copertura, il saldo di amministrazione positivo presunto in quanto palesemente in contrasto con la situazione amministrativo-contabile afferente agli anni immediatamente antecedenti.


Decisione della Corte
Questione fondata
La devoluzione delle economie per nuovi obiettivi è consentita solo quando la legge istitutiva dell'originario vincolo oppure il principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011  prevedono tale possibilità (per l'interpretazione costituzionalmente orientata di detto principio, v. sentenza n. 184 del 2016).  Il richiamato principio contabile si connota inoltre dell'ulteriore regola generale secondo cui le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell'esercizio successivo solo «se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, [ed] ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio» (allegato 4/2, punto 9.2).
Il mancato rispetto di tale regola, in quanto inerente alla corretta gestione dei bilanci pubblici, comporta la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., come modificati dalla legge cost. n. 1 del 2012. Sono pertanto illegittime le disposizioni impugnate, che consentono un indebito ampliamento della spesa.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, commi 1, 2 e 3, della l. r. Abruzzo n. 20/2013 prevede l'anticipazione di liquidità ex art. 3 del d.l. n. 35 del 2013. Con tale disposizione, la Regione provvede ad assicurare la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità con le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica


Motivi del ricorso
Non prevedendo alcuna forma di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità autorizzata, la disposizione sarebbe in contrasto con il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. e con l'art. 119, sesto comma, Cost., che prevede il ricorso all'indebitamento solo per finanziare investimenti.


Decisione della Corte
Questione fondata
Anche tale disposizione risulta finalizzata ad un indebito allargamento della spesa e ad una alterazione del risultato di amministrazione; consente inoltre un'operazione creditizia in contrasto con l'art. 119, sesto comma, Cost., che consente l'indebitamento soltanto per spese di investimento.
La natura dell'anticipazione di liquidità è da assimilare all'istituto dell'anticipazione di cassa: la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo (nel caso del mutuo, il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell'anticipazione è l'intera somma stanziata ad essere iscritta tra le passività (come confermato dalla normativa successiva alla sentenza n. 181/2015).

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. n. 2/2013; degli artt. 1, comma 1; 4, comma 1;11; 15, comma 3, della l.r. n. 3/2013; dell'art. 16 della l.r. n. 20/2013.