Sentenza n.85 - deposito 13 2017

<p><em>Ecotassa - Sistema tributario</em></p>

 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia», promosso dal T.A.R. Puglia, sezione di Lecce


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 7, comma 8, dispone che agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.


 

Motivi del ricorso

 


 


La disposizione censurata violerebbe gli articoli:
- 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi statali, ai quali apparterrebbe il tributo speciale istituito e disciplinato dall'art. 3, commi da 24 a 40, della l. n. 549/1995;
- 117, terzo comma, e 119 Cost., perché l'art. 3, comma 40, della l. n. 549/1995, nel definire l'ammontare del tributo,   esprimerebbe un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;
- 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto incide in un ambito, quello del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi, che rientra nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.


 

Decisione della Corte

 


 


Questione fondata
Secondo il costante orientamento costituzionale, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 della Costituzione.
Nel caso di specie, la disposizione censurata applica al medesimo presupposto d'imposta l'aliquota massima, anziché quella ridotta, e si pone così in netto contrasto con la disciplina statale in materia, prevista dall'art. 3, commi da 24 a 40, della l. n. 549/1995, ledendo di conseguenza la competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Sussiste altresì la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in quanto la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., deve essere applicata nel senso che consente di preservare il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione: una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all'evidenza diretta a prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali.
Alle regioni non è consentito derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti.


 

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della l.r. Puglia n. 38/2011, nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».