Sentenza n.50 - deposito 10 2017

<p><em>Pianificazione territoriale - Tutela beni culturali</em></p>

 


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3; 3, comma 2; 12, comma 1; 14, comma 1; 15, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 1; 27, comma 1; 31, comma 1; 34, comma 1; 50, comma 1; 51, comma 1; 61, comma 6; 68, comma 7; 80, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 2, comma l, integra il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della l. r. Liguria n. 36/1997, specificando che la pianificazione territoriale si svolge «nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale».
L'art. 14, comma 1, sostituisce integralmente l'art. 13 della stessa legge regionale, il cui comma 3 ora prevede che il PTR assume il valore di piano urbanistico - territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici.


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
La Corte ha precisato che, sebbene il Governo abbia formalmente impugnato anche gli artt. 2, comma l, e 14, comma l, il ricorso non dà conto dei motivi dell'impugnazione.


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 15, comma 1, disciplina il procedimento di approvazione del PTR; l'art. 17, comma 1, disciplina le varianti del piano territoriale regionale (PTR) e del relativo sistema di verifica dell'adeguatezza.


 


Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate prevedono la trasmissione dello strumento pianificatorio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) per la semplice formulazione di un parere.
Viene ravvisato contrasto con gli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in materia di «tutela dei beni culturali», in quanto non si prevede che la formazione e la variazione avvengano con atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal ministero, con modalità disciplinate da apposite intese che riguardano anche le successive modifiche.


 


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
Nelle more del giudizio, l'art. 8, comma 3, della l.r. 29/2016 ha abrogato l'art. 13, comma 3, della l.r. 36/1997 che attribuiva al PTR il valore di «piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici» e ha espunto dal contenuto del PTR ogni riferimento alla tutela dei valori paesistico -ambientali. Nel contempo, tra gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, è stato introdotto il «Piano paesaggistico» che presenta i contenuti e gli effetti previsti negli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. É stato inoltre disposto che tale strumento venga adottato in conformità con la disciplina prevista dal d. lgs. n. 42/2004, e cioè mediante un'elaborazione congiunta, previa intesa e successivo accordo, tra la Regione ed il MiBACT.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 2, prevede che, ai fini dell'elaborazione del PTR, la Regione convochi apposite «conferenze di pianificazione», nell'ambito delle quali le pubbliche amministrazioni rappresentative degli interessi pubblici coinvolti espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.


 


Motivi del ricorso
La disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento agli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo i quali la pianificazione paesaggistica avviene con un atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal MiBACT, con modalità disciplinate da apposite intese.


 


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
Il venir meno della valenza paesaggistica del PTR, che la sopravvenuta l.r. n. 29/2016 ha riconfigurato in termini di strumento pianificatorio, avente portata esclusivamente urbanistica, determina la cessazione della materia del contendere.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 12, comma 1, inserisce fra gli elementi per i quali il PTR avrebbe potuto demandare l'integrazione e lo sviluppo al Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGcm) e al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) “la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione  dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono”.


 


Motivi del ricorso
La norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004, i quali escludono che gli strumenti di pianificazione territoriale possano sostituirsi al piano paesaggistico.


 


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
L'art. 7 della l.r. 29/ 2016 ha espunto dal contenuto del PTR, peraltro mai approvato, ogni riferimento alla tutela dei valori paesistico - ambientali, come risulta dall'attuale novellata formulazione dell'art. 11 della l.r. n. 36/1997.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 1, introduce l'art. 16-bis alla l.r. 36/1997, secondo cui il PTR è attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione.


 


Motivi del ricorso
La mancata previsione della partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica prescritta dall'art. 145, comma 5, del d.lgs. 42/2004, nonché dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prescritta all'art. 146 dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio e del parere previsto dagli artt. 16 e 28 della l. n. 1150/1942, porrebbero la disposizione in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
La disposizione è stata abrogata dall'art. 12 della l.r. n. 29/2016.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 27, comma 1, sostituisce l'art. 23 della l.r. 36/1997, il cui comma 2 ora prevede che, decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale, il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.


 


Motivi del ricorso
La norma non contempla la partecipazione del MiBACT alle attività di verifica dell'adeguatezza del PTC provinciale al PTR, ponendosi così in contrasto con le previsioni dell'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Cessazione materia del contendere
La perdita del valore di strumento di pianificazione paesaggistica del PTR in conseguenza dell'art. 8, comma 3, della l.r. 29/2016, determina il venire meno dell'interesse all'impugnazione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 3, sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997, prevedendo che i piani di bacino, nonché i piani delle aree protette previsti dalla legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.


 


Motivi del ricorso
La norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale prevede che le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgano sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione territoriale di settore.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata, subordinando la pianificazione territoriale di livello regionale ai piani di bacino e ai piani per le aree protette, si pone in evidente contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. in riferimento al principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posto dall'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004.
La rilevata antinomia non è stata superata dallo ius superveniens della l.r. 29/2016, in quanto il comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 36/1997 continua a vincolare ai piani di bacino e delle aree protette l'intera «pianificazione territoriale di livello regionale», categoria quest'ultima che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, della l.r. 29/2016, all'art. 3 della l.r. n. 36/1997, include anche il «Piano paesaggistico».


 


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 31, comma l, sostituisce l'art. 27 della l.r. 36/1997, il cui comma 1, al momento del ricorso, disponeva che la struttura del PUC fosse costituita anche da norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e da norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei «margini di flessibilità» delle relative indicazioni, della disciplina geologica e dell'eventuale disciplina regionale in materia.
L'art. 50 sostituisce l'art. 43 della l.r. 36/1997, stabilendo che le norme del PUC definiscano i «margini di flessibilità» entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento né alla procedura di variante.
L'art. 51, comma 1, sostituisce l'art. 44, comma 1, della l.r. 36/1997 che, al momento del ricorso, disponeva che costituissero varianti al PUC le modifiche non rientranti nei «margini di flessibilità» o nell'aggiornamento. Le varianti dovevano essere adottate ed approvate secondo la normativa regionale in materia a seconda del tipo di PUC.
L'art. 68, comma 7, modifica l'art. 60, comma 5, lett. b), della l.r. 36/1997, prevedendo che, in sede di approvazione dei progetti ai sensi della normativa regionale in materia, può essere demandata al Comune la facoltà di assentire direttamente, nell'emanazione di titoli edilizi, varianti non essenziali al progetto rientranti nei «margini di flessibilità», da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.
L'art. 80, comma l, lett. b), prevede che per i comuni dotati di PUC, già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997, si applichino le disposizioni in materia di variante e sviluppo operativo PUC, contenute nella novellata l.r. 36/1997.


 


Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate, disciplinando i «margini di flessibilità» del PUC, contrasterebbero con i principi fondamentali della materia del «governo del territorio» definiti nel TUE, nonché con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, della Costituzione. Non sarebbe consentito allo strumento urbanistico di dettare prescrizioni dotate di margini di flessibilità; per effetto del combinato disposto della norma richiamate, un indeterminato numero di fattispecie sarebbe sottratto alle ordinarie procedure di variante.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La definizione in termini di “flessibilità”, entro limiti definiti dalle previsioni del PUC, delle caratteristiche tipologiche e planivolumetriche dei singoli interventi non si pone in contrasto con i principi della legislazione urbanistica statale: da quest'ultima non si desume alcun principio fondamentale della materia del «governo del territorio» che imponga allo strumento pianificatorio di dettare sin da subito e con carattere stringente le coordinate e gli indici della trasformazione territoriale. La peculiarità dell'ordinamento urbanistico ligure, imperniato sul binomio piano strutturale - piano operativo, fa sì che il PUC risulti lo strumento urbanistico di primo livello, il cui sviluppo operativo è affidato nei distretti di trasformazione al progetto urbanistico operativo (PUO). Questa articolazione del piano comunale, non consentendo di adottare decisioni puntuali immediate e di modulare progressivamente la prescrittività delle scelte urbanistiche, necessita, di volta in volta, di procedure di variante. Le disposizioni contestate, peraltro, non consentono una generica flessibilità delle previsioni del PUC, bensì autorizzano soltanto «indicazioni alternative» di elementi determinati che devono mantenersi entro limiti ragionevoli.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 34, comma l, inserisce l'art. 29-ter nella l.r. n. 36/1997, che consente al piano urbanistico comunale (PUC) di individuare, all'interno degli ambiti e dei distretti di trasformazione, gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica, in quanto caratterizzati da particolari condizioni di rischio. Prevede inoltre che, qualora gli interventi di riqualificazione rendano necessaria la demolizione totale o parziale dei fabbricati, i proprietari interessati maturino un «credito edilizio» corrispondente alla quantità di superficie agibile da demolirsi, nonché negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione. Il PUC individua altresì gli ambiti e i distretti nei quali il credito può essere trasferito.


 


Motivi del ricorso
Il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 29-ter, disponendo che non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione, travalicherebbe i limiti della potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Gli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 subordinano infatti il rilascio del titolo in sanatoria alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Occorre distinguere tra l'accertamento di conformità, previsto dall'art. 36 del TUE, dal condono edilizio. Il primo fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo stesso, ovvero con varianti essenziali. Il secondo, invece, ha quale effetto la sanatoria non solo formale, ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia.
La regolarizzazione prevista dalla norma impugnata richiama una mera irregolarità formale; essa si riferisce infatti solo agli edifici «realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici». Il legislatore regionale ha quindi inteso subordinare il riconoscimento del credito edilizio, nel caso in cui ciò sia necessario, all'accertamento di conformità dettato dall'art. 36 del TUE, in coerenza con la disciplina statale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 61, comma 6, ha aggiunto la lett. d-bis) all'art. 53, comma l, della l.r. 36/1997, il quale prevede che i PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora comportino la fissazione di distanze tra fabbricati inferiori a quelle stabilite dal PUC che risultino idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico. Tale riduzione è applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO.


 


Motivi del ricorso
La normativa censurata contrasterebbe con l'art. 2-bis, del TUE consentendo di ridurre le distanze tra edifici anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO. Si ravvisa inoltre violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», in quanto la disposizione, permettendo interventi edilizi puntuali in deroga alla normativa statale in materia di distanze, regolerebbe direttamente i rapporti fra proprietari.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze in tema di distanze legali tra Stato, «ordinamento civile», e regione, «governo del territorio», il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo nel caso in cui gruppi di edifici formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche, ovvero, se siano inseriti in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Queste conclusioni devono essere ribadite anche alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 69/2013, che ha introdotto nel TUE l'art. 2-bis. Tale disposizione recepisce infatti la giurisprudenza della Corte, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».
La disposizione impugnata rispetta le condizioni stabilite dall'art. 2-bis del TUE, in quanto la possibilità di derogare alle distanze minime è accordata con la necessaria garanzia dell'intermediazione dello strumento urbanistico, al fine di conformare in modo omogeneo l'assetto di una specifica zona del territorio.
La previsione regionale non risulta priva di riferimenti a specifiche esigenze del territorio neppure nella parte in cui dispone che la riduzione delle distanze sia applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO. Ciò si giustifica in ragione del fatto che il territorio comunale viene ripartito in plurimi ambiti e distretti, con la conseguente necessità che sia disciplinata anche la distanza tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento operativo e un edificio “frontista” rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o distretto. Anche in questa parte, pertanto, la disposizione regionale è conforme alla disciplina statale, in quanto, da un lato, condiziona l'operatività del suo precetto alla presenza di uno strumento urbanistico, dall'altro lato autorizza la riduzione delle distanze solo se essa è idonea ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. Liguria 11/2015; cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 2, 12, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 1, e 27, comma 1, della l.r. Liguria 11/2015; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lettera b), della l.r. Liguria 11/2015 in riferimento all'art. 117, commi secondo comma lett. s) e terzo, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 1, 50, comma 1, 51, comma 1, 68, comma 7, e 80, comma 1, lettera b), della l.r. Liguria 11/2015 in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 61, comma 6, della l.r. Liguria 11/2015.