Sentenza n.47 - deposito 2 2017

<p><em>Tassa automobilistica - fermo fiscale</em></p>

 


Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 «Norme in materia di tasse automobilistiche regionali» e dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 «Norme in materia di tributi regionali», promossi rispettivamente dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze e dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 8-quater, comma 4, della l.r. Toscana stabilisce che la trascrizione presso il pubblico registro automobilistico (PRA) del provvedimento di fermo, derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica, non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario; l'art. 9 della l.r. Emilia-Romagna prevede che il fermo dei veicolo disposto dall'agente di riscossione non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.


 

Motivi del ricorso

Le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lett. e), in materia di «sistema tributario e  contabile dello Stato» e 119, secondo comma, Cost., in quanto derogatorie della norma interposta di cui all'art. 5, comma 36, del d.l. n. 953/1982, in base alla quale la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. In particolare, si ritiene che le disposizioni impugnate abbiano un analogo contenuto a quello previsto nell'art. 10 della l.r. Marche n. 28/2011 (in base al quale la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dal'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, dichiarato illegittimo dalla Corte con sentenza n. 288/2012.
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Bologna risultano altresì lesi gli artt. 120 e 3 Cost., per il profilo della asserita disparità di trattamento dei cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna rispetto a quelli della Regione Marche.


 


 

Decisione della Corte

 


 


Questione non fondata
La fattispecie in esame non è equivalente a quella che è stata oggetto della sentenza n. 288/2012 (che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di una disposizione della l.r. Marche 28 del 2011, che si riferiva al “fermo amministrativo”, cioè al fermo del veicolo disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza o dalla Polizia stradale o comunale, che consegue, quale misura accessoria unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme del codice della strada).
Dal fermo amministrativo occorre distinguere il fermo fiscale, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici, e non come sanzione conseguente a violazione del codice della strada.
L'esclusa sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione, prevista dalle disposizioni in esame non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista dal d.l. n. 953/1982, in quanto rientra nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.


 


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della l.r. Toscana n. 49/2003 e dell'art. 9 della l.r. Emilia-Romagna n. 15/2012.