Sentenza n.81 - deposito 13 2017

<p><em>Patrocinio gratuito - Sostegno spese mediche Forze dell'ordine e della polizia locale</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 «Legge di stabilità regionale 2016».


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 12, commi 1 e 2, istituisce il «Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità», destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.  


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata violerebbe gli articoli:
-  117, secondo comma, lett. h), della Costituzione in materia di «ordine pubblico e sicurezza», poiché la  previsione del «gratuito patrocinio», a prescindere dal reddito, potrebbe «incoraggiare la c.d. “ragion fattasi”»; costituirebbe inoltre un deterrente nei confronti degli autori dei reati contro il patrimonio o contro la persona realizzando una scelta di politica criminale, che spetta allo Stato;
-117, secondo comma, lett. l), Cost. in materia di «ordinamento penale», in quanto l'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del gratuito patrocinio inciderebbe non solo sulla disciplina del processo penale, incrementando la possibilità di investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte, ma anche, sul piano sostanziale, sulla repressione dei reati poiché agevolerebbe l'autodifesa, attuando un bilanciamento di interessi, di competenza esclusiva dello Stato;
- 3 Cost., in quanto la previsione del patrocinio a spese della Regione in favore dei soli cittadini residenti nella stessa Regione da almeno quindici anni costituirebbe un criterio del tutto arbitrario di selezione dei destinatari del beneficio.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Il contenuto della normativa censurata coincide con quello di un'altra norma regionale già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 299/2010, in quanto le finalità da quella norma previste - «garantire la tutela legale» e «l'effettività del diritto di difesa» - concernevano aspetti riconducibili all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disciplina del diritto di difesa, anche dei non abbienti, costituisce infatti oggetto delle norme statali, precluso ad ambiti materiali di competenza regionale.
La disposizione impugnata, intervenendo sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa, è da considerarsi costituzionalmente illegittima in quanto lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 12, comma 3, istituisce il «Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine».
L'art. 12, comma 4, dispone che tale fondo è destinato alla stipula di convenzioni volte a garantire, da un lato,  l'anticipo delle spese mediche e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti in servizio; dall'altro, il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.


Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate violerebbero gli articoli:
- 3 Cost., poiché realizzerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale statale che opera in differenti regioni, determinando un'illegittima differenziazione del trattamento economico su base «puramente territoriale»;
- 117, secondo comma, lett. l), Cost., perché si porrebbero in contrasto con le norme statali in tema di disciplina della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale, di cui al d.lgs. 165/2001, che riserverebbe in via esclusiva al contratto collettivo la determinazione di qualsiasi trattamento economico dei dipendenti pubblici. Questo parametro sarebbe altresì leso in quanto le Forze di polizia, salvo la polizia locale, sono caratterizzate dalla dipendenza ordinamentale dalle strutture centrali;
- 117, secondo comma, lett. g), Cost., in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» dal momento che il legislatore regionale sarebbe privo di competenze che gli permettano di elargire benefici al personale delle polizie statali; inoltre, la tutela del personale delle Forze di polizia costituirebbe oggetto esclusivo delle norme statali, le quali subordinerebbero il rimborso delle spese legali a requisiti soggettivi ed oggettivi che andrebbero accertati e valutati dall'Amministrazione di appartenenza e non dalla Regione.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione dello stesso concerne una materia attinente all'«ordinamento civile», attratta pertanto nella competenza esclusiva dello Stato. In particolare, il «patrocinio legale gratuito» del personale degli enti locali, per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali, i quali stabiliscono presupposti e modalità dell'assunzione dell'onere delle spese di difesa a carico degli enti alle cui dipendenze è prestata l'attività lavorativa.
La sicura inerenza di detto patrocinio alla regolamentazione del rapporto di lavoro impone di affermare che la norma impugnata reca prescrizioni concernenti la materia «ordinamento civile». Tale principio vale anche in ordine alla previsione dell'anticipo delle spese mediche e del ristoro di quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, in favore degli addetti delle polizie locali, anche in considerazione della specificità delle mansioni. La disposizione censurata, prevedendo sostanzialmente un'indennità aggiuntiva rispetto all'ordinario trattamento economico, risulta costituzionalmente illegittima, poiché viola la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Le previsioni censurate intervengono altresì su profili del rapporto di lavoro del personale delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale, che costituiscono oggetto esclusivamente delle norme statali. In particolare, la disciplina regionale, prevedendo il «patrocinio legale gratuito» ed il rimborso delle spese di cura, ha invaso la competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» prevista all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., nonché quella «ordinamento civile», art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ed è, quindi, costituzionalmente illegittimo.
Infine, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 12, essendo avvinti da un inscindibile legame con i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo in quanto strumentali a rendere applicabili le disposizioni impugnate e giudicate illegittime, devono essere dichiarati a loro volta costituzionalmente illegittimi in via consequenziale.

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della l.r. Veneto n. 7/2016 e l'illegittimità in via consequenziale dei commi 5, 6 e 7, del medesimo articolo.