Sentenza n.77 - deposito 12 2017

<p><em>Difesa del suolo - Tutela dell'ambiente</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale"

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della l.r. 18/1999, attribuisce alla Giunta regionale una serie di attività volte a realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici ed, in particolare, quella di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le caratteristiche di sottendere bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, ricadenti in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato, e che, pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile, tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.

Motivi del ricorso

 


La disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare tratti di corsi d'acqua sulla base di criteri attuativi indeterminati e, comunque, non coordinati, né coerenti rispetto a quelli specificati dalla normativa statale, in violazione di quanto stabilito negli artt. 74, comma 2, lett. f) e g), e 75, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 131/2008 e n. 156/2013.


 

Decisione della Corte

 


Questione non fondata
La tutela dell'ambiente deve intendersi come un valore costituzionalmente protetto, che integra una «materia “trasversale”», nella quale rientra la difesa del suolo. Proprio il carattere di trasversalità della materia implica l'esistenza di competenze diverse: allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale; alle regioni, la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Alle Regioni non è consentito apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, ma è loro consentito eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato.
La norma impugnata non sembra contraddire la disciplina statale in materia, in quanto piuttosto svolge opera di integrazione e rafforzamento della disciplina posta a tutela dell'ambiente.
La disposizione regionale censurata  evidenzia un oggetto diverso da quello disciplinato dalla normativa statale (artt. 74 e 75 d, lgs. n. 152 del 2006), attinente ai corpi idrici superficiali, e rivela l'unica finalità di consentire una graduazione e una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica.
Le disposizioni impugnate non violano i decreti del Ministro dell'ambiente, in quanto integrano, e non derogano, la disciplina statale, allo scopo di evitare che corsi d'acqua assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, rimangano esclusi dal reticolo idrografico regionale, sfuggendo all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.
La norma censurata risulta compatibile con quella statale, in quanto volta ad individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici che, altrimenti, sfuggirebbero ad una opportuna classificazione, pur conservando il comportamento tipico dei corsi d'acqua.

Dichiarazione:

Dichiara non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 12/2015.