Sentenza n.13 - deposito 30 2003

Rapporti internazionali

Conflitto di attribuzioni promosso dal Governo in relazione alla "lettera di intenti" sottoscritta il 1 marzo 1999 dalla Regione Veneto e dal Ministero degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina.

Contenuto delle disposizioni impugnate

Con la lettera di intenti, le parti convenivano di promuovere, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, l'adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra Regione Veneto e Repubblica Argentina, favorendo attività di interscambio nei settori culturale, economico e sociale.

Motivi del ricorso

La lettera di intenti è stata stipulata in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.p.r. 616/1977 e in contrasto con il principio di leale collaborazione. Manca, infatti, la comunicazione preventiva al Governo dell'iniziativa intrapresa, finalizzata alla espressione dell'assenso da parte del Governo ed alla verifica della conformità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo quindi quelli di politica estera) e della riconducibilità delle stesse nell'ambito della competenza regionale. Inoltre la stipulazione è avvenuta tra enti non omologhi, arrogandosi la Regione un ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l'Argentina.
E infine le materie oggetto della lettera (collaborazione sul piano istituzionale ed economico) rientrerebbero tra quelle di competenza statale e non regionale.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente (v. anche la sentenza n. 507/2002).

La Corte richiama la sua precedente giurisprudenza, in base alla quale la sottoscrizione di accordi senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva delle attribuzioni statali: il Governo deve infatti, per il principio di leale collaborazione, essere messo in grado di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di politica estera riservati alla competenza dello Stato.

La lettera di intenti sottoscritta dal Presidente della Regione Veneto senza la preventiva intesa o assenso del Governo è lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione circa la riconducibilità delle materie trattate nella lettera alla sfera di attribuzioni regionali.

Dichiarazione:

Dichiara che non spetta alla Regione il potere di stipulare la "lettera di intenti" sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e di conseguenza annulla tale atto.