Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 «Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 individua l'oggetto della normativa, volta a disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali dolci, di transizione e marino costiere; l'art. 2, comma 2, disciplina la programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi; l'art. 6, comma 1, autorizza, in via provvisoria, gli scarichi di cui all'art. 1 impugnato.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate, prevedendo il rilascio di un'autorizzazione provvisoria agli scarichi idrici «non solo per il tempo strettamente necessario all'adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue, ma anche per la loro realizzazione», si porrebbero in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, alla direttiva del Consiglio europeo n. 271/1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e agli artt. 74, comma 1, lett. n), e 124, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, in materia ambientale.
Decisione della Corte
Estinzione del processo
A seguito delle modifiche apportate alle disposizioni censurate da parte della l.r. Toscana 58/2016, sono venuti meno i motivi dell'impugnazione e il Governo ha presentato rinuncia al ricorso; la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate determina la dichiarazione di estinzione del processo.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il processo.