Sentenza n.61 - deposito 24 2017

<p><em>Comunit&agrave; montane - Autonomia statutaria regionale</em></p>

 


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 «Disposizioni organiche in materia di enti locali», promosso dal T.A.R. Piemonte


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


L'art. 12 disciplina il procedimento per il superamento delle comunità montane; l'art. 14 dispone la nomina di un commissario per la piena attuazione dell'art. 12 impugnato; l'art. 16 prevede l'estinzione della comunità montana.

Motivi del ricorso

 


 


Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 123, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto del Piemonte, secondo cui le comunità montane sono “enti statutariamente necessari” in quanto rappresentano un livello necessario di governo locale capace di concorrere alla caratterizzazione dell'organizzazione regionale improntata ad un'ampia delocalizzazione delle funzioni amministrative e al mantenimento in capo alla regione delle funzioni di programmazione. Pertanto, in base agli artt. 3, 4 e 8 dello statuto della Regione Piemonte, le norme censurate, nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane, violerebbero, in primo luogo, l'art. 123, primo comma, Cost., in quanto la relativa disciplina sarebbe riconducibile ai «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della regione e, dunque, ad una materia coperta dalla riserva di statuto, sottratta alla legislazione regionale ordinaria; in secondo luogo, si porrebbero in contrasto con l'art. 123, secondo comma, Cost., in quanto la soppressione delle comunità montane potrebbe essere disposta esclusivamente attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto per le modifiche statutarie e non già tramite legge regionale ordinaria.

Decisione della Corte

 


 


Restituzione degli atti al T.A.R.
Nel corso del giudizio, la legge regionale statutaria n. 7/2016 ha modificato gli artt. 3, 4, 8 e 97 dello Statuto della Regione Piemonte, sopprimendo tutti i riferimenti alle Comunità montane.
Lo ius superveniens ha dunque modificato il quadro normativo, proprio sotto il profilo in merito al quale è stata ravvisata da parte del rimettente la rilevanza delle questioni descritte, e ha investito specificamente i parametri interposti evocati dal TAR, in relazione all'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione.
Sono quindi stati rimessi  gli atti al giudice a quo affinché proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni, alla luce del mutamento del quadro normativo.


 

Dichiarazione:

 


Dispone la restituzione degli atti al T.A.R. del Piemonte.