Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5 della l.r. 12/2015 abroga l'art. 14, comma 5, della l.r. 28/2011, secondo cui, fino all'emanazione dei criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone a rischio sismico, era necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intendesse apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio.
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio», relativamente all'art. 94 del D.P.R. 380/2001. Dall'abrogazione deriverebbe che, fino all'entrata in vigore della legge regionale recante i criteri di indirizzo, le varianti in corso d'opera sarebbero esentate dalle verifiche preventive imposte, sull'intero territorio nazionale, dall'art. 94 del TUE in relazione agli interventi edilizi da realizzare in località sismiche, purché non caratterizzate da un basso rischio sismico.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura deve ritenersi inammissibile perché dal complessivo quadro di riferimento normativo emerge che la norma abrogata non era efficace al momento della proposizione del ricorso e, in secondo luogo, che da siffatta abrogazione non consegue la situazione prospettata dal ricorrente a sostegno della denunziata illegittimità costituzionale, ancorché carente dal punto di vista argomentativo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7 della l.r. n. 12/2015, introducendo l'art. 19-bis nella l.r. 28/2011, rinvia ad un successivo regolamento regionale la disciplina delle attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica”, dell'attestazione di “deposito sismico”, nonché delle modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione di opere e costruzioni in zone a rischio sismico. In particolare, la lett. d) del comma 2 dell'art. 19-bis prevede che il regolamento regionale attuativo dovrà anche definire il contenuto delle “opere minori” nonché di “quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, da ritenersi esentate sia dal procedimento di autorizzazione preventiva, sia da quello di preavviso, con contestuale deposito, disciplinato, per le opere ricomprese in zone definite di bassa sismicità.
Motivi del ricorso
La disposizione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio», relativamente agli artt. 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, le quali non riconoscono la categoria delle «opere minori», né quella delle opere «prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità», nella normativa statale per l'edilizia in zone sismiche.
Decisione della Corte
Questione fondata
Sebbene le disposizioni inerenti l'art. 7 della l.r. n. 12/2015 siano state abrogate dall'art. 14, comma 6, lett. a) e b), della l.r. 5/2016, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto nulla esclude che la normativa impugnata abbia trovato applicazione medio termpore e siano stati posti in essere interventi edilizi rimasti estranei ad ogni verifica da parte delle autorità competenti.
La normativa censurata, assegnando al regolamento regionale il compito di definire «le opere minori» e quelle «prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità» deve considerarsi costituzionalmente illegittima in quanto le menzionate categorie non sono conosciute dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, contenuta nel TUE. Secondo consolidata giurisprudenza infatti le leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Si è anche ritenuto che, nella materia, assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel TUE che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.
Tra queste disposizioni, assume valenza di principio fondamentale l'art. 94 TUE, in forza del quale, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione», così da costituire espressione evidente dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata «ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». Pertanto, sono da considerarsi illegittime tutte quelle disposizioni regionali volte a sottrarre ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7 della l.r. n. 12/2015, al comma 3 dell'art. 19-bis, della l.r. 28/2011, rinvia ad una delibera della Giunta regionale la definizione degli «aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento».
Motivi del ricorso
La disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La censura è caratterizzata da assoluta genericità, nonché dalla mancanza di ogni indicazione argomentativa utile a sostenere le ragioni del lamentato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e i parametri evocati.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. Abruzzo n. 12/2015 nella parte in cui ha introdotto la lettera d), al comma 2, dell'art. 19-bis nella l.r. Abruzzo n. 28/2011; inammissibili le altre censure.