Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 «Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015»; dell'art. 11, comma 6, lett. b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5 «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»; 1, comma 1, lett. a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 «Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011»
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni impugnate, contenute in tre distinte leggi regionali, intervengono tutte in vario modo sull'art. 12 della l.r. 25/2011, prevedendo che, ai fini della determinazione del canone idroelettrico per le utenze e con potenza nominale superiore a 220 kw, si possa far riferimento alla potenza efficiente.
In particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 36/2015 definisce in modo autonomo la nozione di potenza efficiente quale massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto;
- l'art. 11, comma 6, lettera b), della l.r. 5/2016, adottato a seguito del primo ricorso ed impugnato con il secondo, rinvia la nozione di potenza efficiente a quella ufficiale utilizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG);
- l'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), della l.r. 11/2016, adottato a seguito del secondo ricorso ed impugnato con il terzo, ridetermina il costo unitario del canone, ancorandolo alla potenza efficiente, definita secondo la nozione adoperata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Tale previsione disciplina altresì le modalità per la riscossione del canone idroelettrico.
Motivi del ricorso
Le censurate disposizioni sarebbero invasive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, con riferimento all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83/2012, secondo cui, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con tale disposizione, il legislatore statale sarebbe intervenuto al fine di tutelare la concorrenza nel settore, garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale. In tutte le Regioni, i canoni sarebbero parametrati alla potenza nominale media, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro per Kw.
Pertanto, il diverso parametro della potenza efficiente, adottato dalle disposizioni regionali impugnate, determinerebbe un sensibile aumento dei canoni concessori, alterando le condizioni concorrenziali a detrimento degli operatori insediati in Abruzzo. La potenza efficiente sarebbe, infatti, quella teoricamente producibile durante quattro ore di funzionamento in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto. Si tratterebbe, quindi, di una potenza sovrastimata, che può risultare di molto superiore alla potenza nominale media.
Decisione della Corte
Questione fondata
La determinazione e la quantificazione della misura dei canoni di concessione delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
E' invece ascrivibile alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la disciplina di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83/2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni.
In attesa di tale decreto ministeriale ancora da emanarsi, l'ente regionale, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, ha attualmente titolo, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83/2012.
Con le disposizioni impugnate, la Regione Abruzzo ha adottato un criterio per la determinazione della misura del canone idroelettrico – la potenza efficiente – diverso da quello, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, della potenza nominale media, il quale, ad oggi e finché non sia adottato il rammentato decreto ministeriale, è inderogabile da parte delle Regioni.
Intervenendo volta a volta sull'art. 12 della l.r. n. 25 del 2011, tali disposizioni affiancano alla quantificazione del costo unitario del canone, la potenza efficiente quale grandezza di riferimento – il criterio, appunto – attraverso cui determinare la potenza prodotta dall'impianto idroelettrico e calcolare il canone complessivo dovuto dal concessionario.
Sono invasivi dell'ambito materiale di competenza esclusiva statale e vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. n. 36 del 2015 e l'art. 11, comma 6, lettera b), della l.r. n. 5 del 2016, entrambi rivolti all'utilizzazione della potenza efficiente per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari: l'uno in quanto, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, espressamente la definisce; l'altro in quanto, nuovamente sostituendo il citato comma 1-bis, per la sua definizione rinvia a quella adoperata dal GSE e dall'AEEG.
Le altre disposizioni vanno esaminate separatamente.
La lettera a) dell'art. 1, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 11 del 2016 , sostitutiva del comma 1 dell'art. 12 della l.r. n. 25 del 2011, non è interamente riconducibile alla competenza esclusiva statale.
Essa, infatti, è innanzitutto diretta a (ri)quantificare e (ri)determinare il canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, attività ascrivibile alla potestà concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e, pertanto, spettante alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Tuttavia, la disposizione stabilisce che il costo unitario per l'uso idroelettrico è di € 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata, «per ogni Kw di potenza efficiente», così discostandosi dalla normativa statale, la quale prevede invece che esso sia dovuto per ogni Kw di potenza nominale media.
Nell'esercitare la propria competenza alla determinazione del costo unitario del canone idroelettrico, la Regione ha pro parte invaso la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», adottando, ancora una volta, un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della potenza nominale media.
La lettera a) del comma 1 dell'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. Abruzzo n. 11 del 2016 è illegittima per la sola parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media». Fin quando non intervenga il decreto ministeriale di cui all'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, è soltanto il criterio della «potenza nominale media», posto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, quello cui le Regioni possono parametrare i canoni idroelettrici.
Le lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 11 del 2016 – sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011 – intervengono in toto, invece, nella materia «tutela della concorrenza» e, pertanto, debbono essere integralmente dichiarate costituzionalmente illegittime.
Con la prima, infatti, il legislatore regionale rinvia, per la definizione di potenza efficiente, a quella di potenza efficiente netta utilizzata dall'AEEGSI, sostanzialmente riproducendo le disposizioni impugnate con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016; con la seconda, pone norme correlate all'adozione del criterio della potenza efficiente, poiché provvede a disciplinare le modalità di riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio.
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale viene estesa in via consequenziale alla lettera d) del medesimo art. 1, comma 1, in stretta e inscindibile connessione con quest'ultima.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. b), della l.r. Abruzzo 36/2015, dell'art. 11, comma 6, lett. b), della l.r. Abruzzo 5/2016, dell'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. Abruzzo11/2016, nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media» e dell'art. 1, comma 1, lett. b) e c) della l.r. Abruzzo 11/2016.
Dichiara inoltre la illegittimità in via consequenziale dell'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. Abruzzo 11/2016.