Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 «Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata, in dichiarata attuazione della norma statale di cui all'art. 2-bis del D.P.R. 380/2011, demanda allo strumento urbanistico generale la fissazione dei limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati, in deroga a quelli stabiliti dall'ordinamento statale, in una serie di ipotesi espressamente elencate tra cui quelle relative ai limiti di distanza da rispettarsi in caso sia di piani urbanistici attuativi (PUA) (l.r. 11/2004, art. 17, comma 3, lett. a)), sia di interventi disciplinati puntualmente (l.r. 11/2004, art. 17, comma 3, lett. b)).
Motivi del ricorso
La disposizione censurata risulterebbe in contrasto con l'art. 2-bis del TUE e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di «ordinamento civile», in quanto prevede la deroga della disciplina statale delle distanze, mediante strumenti eccessivamente generici e indeterminati.
Decisione della Corte
Questione parzialmente fondata
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.
Al fine di valutare la legittimità costituzionale della disposizione impugnata, occorre fare riferimento in primo luogo al principio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, secondo cui è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche». In secondo luogo, occorre considerare il principio fondamentale contenuto nell'art. 2-bis TUE, in base al quale la vincolatività delle distanze legali, stabilite dal d.m. n. 1444/1968, può essere derogata solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».
Sulla base di tali principi, la Corte dichiara coerente il riferimento, di cui all'art. 17, comma 3, lett. a), l.r. 11/2004, che la norma impugnata reca ai piani urbanistici attuativi, ritenendoli assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione e dunque riconducibili alla tipologia di atti menzionati nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444/1968.
Ad analoga conclusione non può giungersi con riferimento agli «interventi disciplinati puntualmente», di cui all'art. 17, comma 3, lett. b), l.r. 11/2004, in quanto l'espressione utilizzata appare in contrasto con lo stringente contenuto che dovrebbe assumere una previsione siffatta, destinata a legittimare deroghe al di fuori di una adeguata pianificazione urbanistica.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della l.r. n. 4/2015, limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3, della l.r. n. 11/2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente».