Sentenza n.40 - deposito 24 2017

<p><em>Concessioni demaniali - tutela della concorrenza</em></p>

 


 


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 «Disciplina della tutela e dell'uso della costa»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


La disposizione impugnata disciplina le concessioni demaniali e, in particolare, al comma 8:
- primo periodo, dispone che i piani comunali delle coste (PCC) individuino nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa, comunque nella misura non inferiore al 50 per cento, delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza;
- secondo periodo, prevede che, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, il Piano possa individuare apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori ancorché in contrasto con il PCC.


 


Motivi del ricorso
La disposizione censurata garantirebbe un indebito vantaggio ai soggetti già titolari di concessione, attraverso l'introduzione di una disciplina analoga al cosiddetto «diritto di insistenza», originariamente previsto dall'art. 37, comma 2, del codice della navigazione. Tale disposizione sarebbe stata abrogata a seguito di procedura di infrazione comunitaria proprio perché in contrasto con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui è vietato imporre restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini dell'Unione; con il principio della concorrenza (desumibile dagli artt. 3, 101, 102 e 106 TFUE); con l'art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (che non consente forme di rinnovo automatico o di preferenza nella selezione dei concessionari). La disciplina censurata sarebbe dunque in contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione.


 


Decisione della Corte
Secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, assumono particolare rilevanza i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni.
Questione non fondata
Con riferimento al primo periodo, in quanto non reintroduce il diritto di insistenza a favore del concessionario in essere, non dispone il rinnovo di concessioni già autorizzate né riserva alcuna preferenza ai rispettivi titolari, ma, previa fissazione di un criterio oggettivo volto ad evitare discriminazioni, consente una revoca parziale di quelle concessioni, ove indispensabile per permettere il rientro nel limite percentuale massimo di area concedibile, legittimamente fissato dalla stessa legge regionale. Tale disciplina risulta altresì in armonia con l'art. 42 cod. nav., che permette la revoca, anche parziale, della concessione per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.
Questione fondata
Con riferimento al secondo periodo del comma 8, che, consentendo la «variazione» o «traslazione» delle concessioni già assentite, ancorché in contrasto con il PCC su aree demaniali diverse ed appositamente individuate ed in deroga ai limiti previsti dalla legge regionale, salvaguarda tali concessioni per quota parte o per intero.  In particolare, il legislatore regionale compie un riconoscimento di un diritto su aree diverse da quelle originariamente concesse, comportando, di fatto, il rilascio di nuove concessioni, che dovrebbero invece rispettare i principi di evidenza pubblica.
Tale disciplina costituisce dunque un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, risultando invasa non solo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ma anche con lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia, in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14, comma 9, prevede che il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguardi le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga prevista dalla disciplina statale, attualmente fissata al 31 dicembre 2020.


 


Motivi del ricorso
La disposizione regionale, riprodurrebbe una disposizione statale in una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, quale la «tutela della concorrenza», oggetto peraltro di procedura di infrazione, in considerazione della sua contrarietà ai principi della concorrenza, in quanto introdurrebbe una proroga di concessioni demaniali in scadenza, senza alcuna selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori interessati nel rispetto dei principi europei. Sarebbero violati sia l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che l'art. 117, primo comma, Cost.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata stabilisce per tutte «le concessioni in essere» (sia precedenti che successive all'entrata in vigore del d.l. n. 194/2009), una scadenza comune con quella fissata dal legislatore statale in sede di proroga delle concessioni demaniali marittime.
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei termini di scadenza di tali concessioni incide sull'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, rientrando, di conseguenza, nella «tutela della concorrenza» (ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato è inibito alle Regioni di intervenire sulla disciplina dettata dallo Stato, anche in modo meramente riproduttivo della stessa.
Infine, la disposizione impugnata deve considerarsi costituzionalmente illegittima alla luce del fatto che, sebbene indichi lo stesso termine di proroga fissato dal legislatore statale, lo applica tuttavia ad una fattispecie diversa da quella disciplinata da quest'ultimo, ovvero, alle concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del d.l. 194/2009, ponendosi così in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Dichiarazione:

 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 9, della l.r. Puglia n. 17/2015; non fondata la questione relativa all'art. 14, comma 8, primo periodo, della medesima legge regionale.